«La fiducia è il primo collaterale del credito. Ma senza trasparenza, anche il crowdfunding più popolare può perdere il suo ancoraggio sociale.»
Nel cuore di una finanza sempre più disintermediata, dove piattaforme digitali promettono rendimenti rapidi e investimenti democratici anche a partire da 250 euro, si è inserita con vigore l’esperienza italiana di Recrowd. Fondata nel 2019 e cresciuta fino a ottenere la prestigiosa autorizzazione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, Recrowd ha rappresentato per anni uno degli strumenti più accessibili per piccoli investitori che desideravano partecipare al mattone senza acquistare case, ma “prestando” a chi le ristruttura o le costruisce.
Eppure, il 31 luglio 2025, come un fulmine in un cielo solo apparentemente sereno, la Banca d’Italia ne ha sospeso l’attività autorizzata. Nessuna revoca definitiva, almeno per ora. Una sospensione cautelativa, temporanea, ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento europeo sul crowdfunding, in attesa che la piattaforma presenti un piano di rimedio entro il 31 ottobre 2025.
Cosa significa tutto questo? E soprattutto: perché accade?
Il quadro giuridico: il crowdfunding secondo Bruxelles
Il Regolamento (UE) 2020/1503 ha segnato un vero spartiacque nel panorama del crowdfunding europeo. Fino al 2021, le regole erano nazionali, frammentate, e spesso improntate a un approccio “light-touch” che lasciava molto al buon senso delle piattaforme.
Con il nuovo regolamento, le piattaforme sono diventate, di fatto, istituzioni finanziarie vigilate, soggette a regole prudenziali, a obblighi informativi e a responsabilità crescenti nella selezione e pubblicazione dei progetti. Il fornitore di servizi di crowdfunding deve:
- garantire neutralità e assenza di conflitti di interesse,
- effettuare test di appropriatezza sugli investitori non professionali,
- pubblicare documenti informativi sintetici standardizzati (KIIS) per ogni offerta,
- disporre di procedure interne solide, con controlli di secondo livello, valutazioni di rischio, sicurezza informatica.
Recrowd, in quanto piattaforma autorizzata a operare in regime ECSP, era soggetta a tutti questi requisiti. Ma il sistema europeo non è solo una lista di adempimenti: è anche dotato di meccanismi sanzionatori chiari.
L’articolo 30: la sospensione come misura intermedia
L’articolo 30, paragrafo 2, lettera h) del Regolamento (UE) 2020/1503, consente all’autorità competente – in Italia la Banca d’Italia – di sospendere temporaneamente l’autorizzazione rilasciata, qualora:
“il fornitore di servizi di crowdfunding non rispetti le condizioni cui è soggetto […] e tale inosservanza non giustifichi la revoca immediata”.
Non è una condanna, ma un segnale d’allarme, una misura cautelativa che implica:
- la necessità di correggere carenze organizzative, informative o prudenziali,
- l’obbligo di presentare entro un termine (in questo caso il 31 ottobre 2025) un “piano di rimedio”,
- la temporanea interruzione delle nuove offerte (ma senza toccare le offerte già concluse o in corso d’opera).
Nel caso di Recrowd, le cause ufficiali non sono state rese pubbliche. Una scelta coerente con la prassi regolamentare europea, che tutela sia l’integrità del procedimento ispettivo, sia la reputazione di operatori che potrebbero rientrare rapidamente nella piena operatività.
Tuttavia, conoscendo il quadro normativo e le esperienze comparate in altri Paesi UE, si possono ipotizzare tre ambiti di potenziale criticità:
Tre possibili cause della sospensione
1. Requisiti patrimoniali e copertura assicurativa
Il Regolamento ECSP prevede che le piattaforme abbiano fondi propri pari ad almeno 25.000 euro o al 25% dei costi fissi dell’anno precedente, oppure stipulino una polizza assicurativa professionale equivalente. Se tale requisito decade, per ritardo nei versamenti o variazione dei costi, la piattaforma può essere sospesa.
2. Governance, controlli interni e gestione del rischio
Molte piattaforme crescono più in fretta della loro struttura organizzativa. Il Regolamento impone la presenza di funzioni indipendenti (es. compliance, risk management, audit), anche esternalizzate, e di procedure di controllo documentate. Una gestione “artigianale”, per quanto benintenzionata, può non bastare.
3. Trasparenza informativa e neutralità
La pubblicazione dei progetti deve essere accompagnata da documenti standard (KIIS) con dati realistici, simulazioni verificate e avvertenze di rischio. Inoltre, la piattaforma non può avere legami economici diretti con i promotori (es. prestare a società partecipate). Un controllo su queste dinamiche è essenziale per evitare abusi.
Le garanzie per gli investitori
La buona notizia per chi ha investito è che la sospensione non intacca le operazioni già concluse o in corso. Recrowd continua a:
- monitorare i cantieri in essere,
- rimborsare le scadenze pattuite,
- operare i flussi di pagamento attraverso Lemonway, istituto di pagamento vigilato (autorizzato da ACPR–Banca di Francia).
La sospensione ha effetto solo sulle nuove offerte. E questo è un punto da chiarire: non si tratta di un fallimento, né di un congelamento dei fondi. Si tratta, invece, di una fase di “verifica” interna, richiesta dal regolatore, per riallineare la struttura della piattaforma agli standard europei.
Il futuro del crowdfunding italiano
Il caso Recrowd è emblematico. Mostra quanto la finanza popolare debba oggi confrontarsi con una burocrazia europea molto formale, talvolta eccessivamente standardizzata, che mal si adatta alle dinamiche rapide e informali del crowdfunding immobiliare.
Ma il vero interrogativo è: quali saranno gli impatti a medio termine?
Tre scenari possibili:
- Recrowd rientra nei binari entro ottobre: rafforza la governance e rilancia con maggiore trasparenza. Diventa un modello virtuoso.
- Recrowd fatica a riadattarsi: perde quote di mercato, lasciando spazio a competitor europei (soprattutto spagnoli e lituani).
- Si apre un confronto giuridico sul margine di discrezionalità delle autorità vigilanti italiane rispetto a quelle di altri Stati membri, potenzialmente accusate di “iper-vigilanza”.
Conclusioni (e avvertenze)
Il crowdfunding, nel bene e nel male, non è più una prateria senza legge. È diventato un campo regolato, europeo, tecnicamente esigente. Recrowd è il primo vero test-case italiano del nuovo regime ECSP.
Agli investitori si richiede oggi un salto di consapevolezza: non basta più fidarsi del sito ben fatto o delle foto dei cantieri. Occorre leggere il KIIS, valutare la struttura del proponente, monitorare gli esiti passati, e – se possibile – pretendere trasparenza sulle performance aggregate della piattaforma.
Alla Banca d’Italia, invece, si chiede chiarezza, almeno ex post. Perché la fiducia, nel crowdfunding, non nasce solo dal mattone, ma anche dalla certezza delle regole.
Fonti:
- Regolamento (UE) 2020/1503 – Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
- Banca d’Italia – FAQ Servizi di crowdfunding (2024)
- Consob – Comunicazioni ECSP 2023–2025
- Recrowd.com – Avvisi agli utenti (luglio 2025)
- CrowdfundingBuzz.it – “Banca d’Italia sospende Recrowd” (agosto 2025)

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