Le anticipazioni pubblicate dalla stampa specializzata sul contenuto dell’articolo 17 della bozza del decreto correttivo Omnibus hanno riaperto una discussione che va ben oltre la mera organizzazione dei pagamenti presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Secondo quanto riportato da ItaliaOggi, la disposizione eliminerebbe la possibilità di effettuare pagamenti in contanti o mediante assegni presso gli sportelli della riscossione, consentendo esclusivamente l’utilizzo di strumenti tracciabili quali bonifici, carte di pagamento, moneta elettronica e sistemi digitali come PagoPA. Pur trattandosi apparentemente di una norma tecnica finalizzata a favorire la digitalizzazione e la tracciabilità delle operazioni, essa pone interrogativi giuridici di particolare interesse riguardanti la natura della moneta, il significato del corso legale e il rapporto tra diritto formale e concreta possibilità di esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento.
Per comprendere la portata della questione occorre partire da un dato normativo fondamentale. L’articolo 1277 del Codice Civile dispone che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. La disposizione rappresenta uno dei cardini del diritto delle obbligazioni e costituisce ancora oggi il riferimento principale per individuare il mezzo attraverso il quale il debitore può liberarsi validamente dalla propria obbligazione.
Tale principio trova ulteriore conferma nell’ordinamento europeo. L’articolo 128 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea attribuisce alle banconote euro emesse dall’Eurosistema il carattere di moneta avente corso legale. Analogo riconoscimento è attribuito alle monete metalliche emesse dagli Stati membri dell’Eurozona. Il legislatore europeo, pertanto, individua chiaramente quali siano gli strumenti monetari dotati di corso legale.
La circostanza assume particolare rilevanza perché l’ordinamento europeo e quello nazionale non attribuiscono il medesimo status giuridico agli strumenti di pagamento elettronici. Bonifici, carte di credito, carte di debito, conti correnti e moneta elettronica svolgono certamente una funzione essenziale nell’economia moderna, ma non sono qualificati dalla normativa come moneta avente corso legale.
La stessa Direttiva 2009/110/CE, che disciplina la moneta elettronica, definisce quest’ultima come un valore monetario memorizzato elettronicamente rappresentativo di un credito vantato nei confronti dell’emittente. La definizione è particolarmente significativa perché evidenzia come il possessore della moneta elettronica non detenga direttamente moneta avente corso legale, bensì un credito verso il soggetto che ha emesso quello strumento.
Si tratta di una distinzione che nel linguaggio comune viene spesso trascurata ma che sul piano giuridico assume un’importanza fondamentale. Quando un cittadino consegna una banconota da cinquanta euro a un creditore trasferisce direttamente moneta avente corso legale. Quando effettua un pagamento tramite carta o bonifico attiva invece una procedura che coinvolge intermediari finanziari, circuiti di pagamento, sistemi informatici e rapporti di credito tra banche. Nel primo caso il potere liberatorio deriva direttamente dalla moneta. Nel secondo caso il trasferimento del valore dipende dal corretto funzionamento di un sistema.
Per comprendere pienamente la rilevanza di tale distinzione è opportuno ricordare l’origine storica del concetto di corso legale. Contrariamente a quanto spesso si ritiene, il corso legale non nasce per tutelare il creditore né per rafforzare il potere dello Stato. Esso nasce come garanzia a favore del debitore.
Le grandi codificazioni europee dell’Ottocento riconobbero infatti la necessità di garantire certezza ai rapporti economici attribuendo al debitore il diritto di liberarsi dall’obbligazione mediante la consegna della moneta riconosciuta dall’ordinamento. Il creditore non poteva pretendere beni differenti, né imporre modalità alternative di adempimento. La moneta avente corso legale costituiva dunque uno strumento di tutela giuridica che impediva al creditore di subordinare l’estinzione del debito a condizioni ulteriori.
Da questa impostazione derivano le tre caratteristiche tradizionalmente associate al corso legale: l’obbligo di accettazione da parte del creditore, il potere liberatorio della moneta e la possibilità per il debitore di estinguere unilateralmente l’obbligazione mediante il pagamento nella moneta riconosciuta dall’ordinamento.
È proprio alla luce di questa funzione storica che la bozza dell’articolo 17 assume una particolare rilevanza. Se lo Stato continua a riconoscere il contante come unica forma di moneta avente corso legale ma contemporaneamente ne esclude l’utilizzo in determinati rapporti con la Pubblica Amministrazione, si pone inevitabilmente il problema di comprendere fino a che punto tale limitazione sia compatibile con la funzione tradizionalmente attribuita al corso legale.
La giurisprudenza moderna tende a risolvere il problema valorizzando il risultato economico dell’adempimento piuttosto che la forma tecnica del pagamento. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti affermato che il pagamento può essere validamente eseguito anche mediante strumenti diversi dalla consegna materiale del denaro purché il creditore ottenga l’effettiva disponibilità della somma dovuta. In questa prospettiva il legislatore sarebbe legittimato a disciplinare modalità particolari di pagamento in specifici settori senza violare il principio generale espresso dall’articolo 1277 del Codice Civile.
Tuttavia la questione non appare del tutto priva di criticità. L’ordinamento continua infatti a distinguere tra moneta e strumenti di pagamento. La stessa Banca Centrale Europea, nella documentazione dedicata all’euro digitale, utilizza costantemente categorie differenti per indicare il contante e i sistemi di pagamento elettronici. Tale distinzione non è casuale. Il contante può essere utilizzato senza l’intervento di intermediari finanziari, senza infrastrutture tecnologiche e senza la necessità di soggetti terzi. Un bonifico o una carta di pagamento richiedono invece il corretto funzionamento dell’intero sistema bancario e informatico.
Vi è inoltre un ulteriore aspetto che merita attenzione. Le somme depositate su un conto corrente non costituiscono, sotto il profilo giuridico, denaro custodito presso la banca per conto del cliente. Esse rappresentano un credito che il correntista vanta nei confronti dell’istituto di credito. Quando si esegue un bonifico non vengono trasferite banconote, ma vengono modificati rapporti di debito e credito all’interno del sistema bancario. Anche questo principio è consolidato nella dottrina e nella giurisprudenza bancaria.
L’articolo 17 della bozza Omnibus sembra quindi inserirsi in un processo più ampio di progressiva digitalizzazione dei rapporti economici tra cittadini e Pubblica Amministrazione. I versamenti tributari tramite modello F24 telematico, l’obbligo di tracciabilità per numerose detrazioni fiscali, la diffusione della piattaforma PagoPA e il progetto dell’euro digitale costituiscono tutti tasselli di una trasformazione che interessa l’intero sistema monetario contemporaneo.
Ciò che rende particolarmente interessante la discussione non è tanto la legittimità della singola disposizione, quanto il suo significato sistemico. Se il contante continua a essere definito come unica moneta avente corso legale ma viene progressivamente escluso da ambiti sempre più ampi della vita economica, il problema non riguarda più soltanto le modalità di pagamento. Diventa invece una questione relativa al rapporto tra diritto formale e diritto sostanziale.
Il diritto, infatti, non si limita a prevedere astrattamente una facoltà. Perché un diritto possa considerarsi effettivamente esistente occorre che il suo titolare sia posto nelle condizioni concrete di esercitarlo. La storia del diritto è costellata di esempi nei quali una facoltà formalmente riconosciuta è stata progressivamente svuotata attraverso limitazioni indirette che ne hanno reso sempre più difficile l’esercizio.
Alla luce di queste considerazioni, il dibattito aperto dall’articolo 17 della bozza Omnibus appare destinato ad andare ben oltre la disciplina dei pagamenti presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Esso coinvolge il significato stesso del corso legale nell’economia contemporanea e pone una domanda che giuristi ed economisti saranno chiamati a confrontarsi sempre più spesso nei prossimi anni: può una moneta continuare a essere definita avente corso legale se i suoi ambiti di utilizzo vengono progressivamente limitati? La risposta a questo interrogativo non riguarda soltanto la tecnologia dei pagamenti o l’efficienza amministrativa, ma investe direttamente il rapporto tra moneta, diritto e libertà economica del cittadino.
Fonti: Art. 1277 Codice Civile; Art. 128 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; Direttiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26617/2007 e successive pronunce in materia di obbligazioni pecuniarie; documentazione della Banca Centrale Europea sul corso legale dell’euro e sul progetto euro digitale; normativa PagoPA; disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007; anticipazioni giornalistiche pubblicate da ItaliaOggi sulla bozza del decreto correttivo Omnibus 2026.

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