Negli ultimi dieci anni, il crowdfunding è passato da fenomeno di nicchia per creativi e startupper a strumento strutturato di finanziamento, capace di attrarre capitali privati verso imprese, progetti immobiliari e iniziative sociali. Il legislatore, dapprima diffidente, ha finito per inserirlo a pieno titolo nel perimetro della finanza regolamentata, dettando norme fiscali e procedurali precise.
Tuttavia, come spesso accade, l’Italia ha scelto una strada semplice sotto il profilo normativo ma poco lungimirante dal punto di vista della competitività fiscale: la tassazione piatta al 26% di tutti i rendimenti derivanti da lending ed equity crowdfunding, senza scaglioni, esenzioni o incentivi di rilievo per i piccoli investitori.
1. Perché il crowdfunding è tassato come reddito di capitale
Il punto chiave è che l’ordinamento italiano, seguendo la logica del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), classifica i proventi del crowdfunding in base alla loro natura giuridica:
- Art. 44 TUIR → definisce redditi di capitale gli interessi, i dividendi e “altri proventi derivanti dall’impiego di capitale”.
- Art. 67 TUIR → include le plusvalenze tra i redditi diversi di natura finanziaria.
Ne consegue che:
- Nel lending crowdfunding gli interessi ricevuti dall’investitore sono assimilati a quelli di un deposito o di un’obbligazione.
- Nell’equity crowdfunding i dividendi e le plusvalenze sono trattati come utili da partecipazioni in società non quotate.
Non si tratta, quindi, di reddito da lavoro o d’impresa (salvo che l’investitore sia un soggetto professionale), bensì della remunerazione del capitale investito, sottoposta a imposta sostitutiva.
2. L’aliquota unica del 26%: semplicità o penalizzazione?
Per le persone fisiche non imprenditori, l’imposta sui rendimenti di crowdfunding è fissa al 26% — la stessa che si applica a BOT, azioni e conti deposito — e non entra nel calcolo dell’IRPEF progressiva.
La semplificazione è evidente:
- Nessuna dichiarazione complicata se la piattaforma o la società veicolo agisce da sostituto d’imposta.
- Regole uniformi indipendentemente dall’importo investito.
Ma la rigidità del modello presenta anche un rovescio della medaglia:
- Nessuna franchigia per i piccoli investitori.
- Nessun incentivo fiscale a partecipare per chi muove capitali modesti.
- Nessuna progressività per grandi investitori, che beneficiano della stessa aliquota di chi investe poche centinaia di euro.
3. Le imprese e gli investitori professionali: un regime diverso
Se il soggetto investitore è un’impresa, i proventi da crowdfunding non subiscono l’imposta sostitutiva del 26%, ma confluiscono nel reddito d’impresa, tassato con IRES (24%) più IRAP.
Per i professionisti o le società di capitali, dunque, la tassazione effettiva può risultare inferiore a quella di un piccolo risparmiatore persona fisica, soprattutto in presenza di deduzioni e compensazioni di perdite.
4. Il confronto europeo: chi premia il piccolo investitore
Se guardiamo oltre confine, emergono differenze significative:
- Francia: applica un’aliquota fissa del 30% (Prélèvement Forfaitaire Unique), ma prevede esonero totale per i progetti solidali entro certe soglie. Incentiva inoltre le donazioni con crediti d’imposta fino al 66% dell’importo versato.
- Germania: imposta fissa del 25% (Abgeltungsteuer) ma con esenzione fino a 1.000 € annui di interessi e dividendi (Sparer-Pauschbetrag). Una franchigia che, pur piccola, riduce il peso fiscale per i micro-investitori.
- Spagna: tassazione progressiva sui rendimenti finanziari: 19% fino a 6.000 €, 21% fino a 50.000 €, 23% fino a 200.000 € e 26% oltre. Qui il piccolo risparmiatore gode di un’aliquota più bassa rispetto all’Italia.
- Regno Unito: esenzione fino a 1.000 £ di interessi annui (Personal Savings Allowance) e possibilità di investire in crowdfunding tramite Innovative Finance ISA senza alcuna tassazione sui rendimenti.
In sintesi: Italia e Francia mantengono un approccio “flat” ad aliquote elevate, mentre Germania, Spagna e UK introducono esenzioni o progressività per ridurre il peso fiscale sui piccoli investitori.
5. Implicazioni economiche e prospettive
La tassazione piatta al 26% in Italia ha due effetti principali:
- Disincentivo alla partecipazione diffusa: chi dispone di piccoli capitali può percepire un rendimento netto poco competitivo, soprattutto se confrontato con strumenti meno rischiosi (depositi vincolati o titoli di Stato a breve termine).
- Vantaggio competitivo per i grandi investitori: l’assenza di progressività consente a chi investe somme elevate di beneficiare della stessa aliquota, riducendo il peso fiscale in proporzione.
In prospettiva, un sistema che prevedesse franchigie di esenzione fino a una certa soglia di interessi annui, o aliquote ridotte per i primi scaglioni di rendimento, potrebbe avvicinare il modello italiano a quello tedesco o britannico, favorendo una platea più ampia di investitori retail.
In un settore come il crowdfunding, dove la massa critica di piccoli investitori è essenziale per finanziare startup, PMI e progetti culturali, l’architettura fiscale può fare la differenza tra un mercato vivace e uno stagnante.
Conclusione
Il crowdfunding non è più un fenomeno pionieristico, ma un canale finanziario riconosciuto e normato. L’Italia, pur avendo introdotto regole chiare e semplici, ha scelto un’impostazione fiscale che privilegia la certezza e la linearità rispetto alla modulazione per importi e profili di rischio.
Il risultato è un sistema efficiente per lo Stato ma meno inclusivo per il cittadino-investitore medio, che in altri Paesi europei gode di franchigie o aliquote agevolate.
Se il legislatore intende fare del crowdfunding uno strumento di democratizzazione finanziaria, sarà inevitabile ripensare la leva fiscale non come mera fonte di gettito, ma come catalizzatore di partecipazione.
Fonti
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), artt. 44 e 67.
- We Wealth – “Il trattamento fiscale del crowdfunding” (2024).
- Trusters.it – “Tassazione del crowdfunding immobiliare” (2024).
- Accountable.eu – “Crowdfunding e tassazione in Italia” (2023).
- Blog PwC TLS – “Crowdfunding Report: analisi normativa UE” (2023).
- Whydonate.com – “Tax Deductions for Donations in Europe” (2024).

Lascia un commento