Nel tempo della digitalizzazione fiscale, la sfida del diritto tributario non è soltanto quella di rendere più efficiente il contrasto all’evasione, ma anche – e forse soprattutto – quella di garantire che il rapporto tra contribuente e pubblica amministrazione rimanga ispirato a criteri di trasparenza, lealtà e proporzionalità. L’introduzione di strumenti informatici di analisi del rischio, come il sistema “VeRa” (Verifica Rapporti Finanziari) e il cosiddetto “Risparmiometro”, ha segnato una svolta nella prassi amministrativa, generando al contempo interrogativi profondi sotto il profilo delle garanzie costituzionali e statutarie. È a questa intersezione che intende rivolgersi il presente contributo.

1. Il contesto normativo: tra contrasto all’evasione e diritti garantiti

L’Agenzia delle Entrate ha da tempo intrapreso una politica di potenziamento degli strumenti di profilazione dei comportamenti fiscali, in ottemperanza alle linee guida fissate dall’art. 1, comma 684, della Legge n. 160/2019. Tale norma autorizza l’Agenzia all’impiego di metodi di analisi del rischio anche automatizzati e supportati da algoritmi, a condizione che sia rispettata la normativa in materia di protezione dei dati personali e che siano garantiti i diritti del contribuente.

Tuttavia, a fondamento di ogni azione amministrativa resta lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000), che all’art. 6, comma 1, lettera a), sancisce il diritto del contribuente alla conoscibilità dei propri obblighi e all’adozione di comportamenti conformi alle disposizioni normative. Ogni deroga a tale principio, anche motivata dalla lotta all’evasione, si espone al rischio di risultare eccessiva e, quindi, lesiva del principio di proporzionalità, fondamento implicito del nostro ordinamento e riconducibile agli artt. 3 e 97 Cost.

2. Gli strumenti impiegati: VeRa, Risparmiometro e l’incrocio delle banche dati

L’analisi del rischio fiscale oggi si fonda su una vasta infrastruttura informativa. L’algoritmo VeRa analizza dati estratti dall’Archivio dei Rapporti Finanziari (disciplinato dal Provvedimento n. 14463/2013 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate), confrontandoli con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria, nei registri immobiliari, nel catasto, nei dati INPS, nella Motorizzazione Civile e, ove disponibili, nei flussi di pagamento elettronico. Si tratta, evidentemente, di un ecosistema di sorveglianza preventiva del contribuente che, seppur giustificato in ottica di deterrenza, rischia di trasformarsi in una presunzione generalizzata d’infedeltà fiscale.

Il cosiddetto Risparmiometro, per esempio, tende a rilevare incongruenze tra redditi dichiarati e stili di vita, suggerendo la possibilità di “redditi nascosti”. Ma l’imprecisione metodologica e la complessità dei parametri impiegati rendono fragile l’impianto probatorio. Non può bastare, infatti, la mera anomalia statistica a fondare un accertamento fiscale.

3. I limiti giuridici: profilazione, trasparenza e il ruolo del Garante

Nel 2020, il Garante per la protezione dei dati personali ha sospeso l’uso del Risparmiometro (Provvedimento del 7 marzo 2020), richiedendo maggiore trasparenza nella logica degli algoritmi utilizzati e garanzie effettive di anonimizzazione nella fase di analisi massiva dei dati. La logica è chiara: nessuna profilazione può essere utilizzata per fini sanzionatori o ispettivi senza la piena tracciabilità dei criteri impiegati e senza contraddittorio.

La Circolare ADE n. 21/E del 20 giugno 2022 ha introdotto importanti elementi di chiarezza, specificando che:

  • i dati vengono trattati in forma pseudonimizzata nella fase di analisi del rischio;
  • l’eventuale emersione di anomalie non comporta automaticamente accertamenti;
  • la selezione per un controllo deve comunque passare attraverso l’intervento umano;
  • i dati non possono essere conservati oltre il secondo anno successivo all’utilizzo.

Tuttavia, tali rassicurazioni formali devono fare i conti con il principio di legalità, che non ammette ambiguità: ogni forma di trattamento dati deve essere prevista da una fonte normativa chiara e accessibile, e ogni decisione basata su algoritmi deve essere comprensibile e impugnabile (art. 22 GDPR).

4. Il principio di proporzionalità e il ruolo del contraddittorio preventivo

È proprio il principio di proporzionalità – fondamento implicito del diritto amministrativo europeo e nazionale – a richiedere che ogni limitazione alla sfera privata del contribuente sia non solo giustificata, ma anche strettamente necessaria e calibrata rispetto all’obiettivo perseguito. L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente impone che il contribuente abbia diritto a essere informato dei motivi dell’accesso e che gli sia garantito un termine di almeno 60 giorni per esporre le proprie ragioni prima che l’accertamento venga emesso.

Ogni meccanismo che fondi l’attività ispettiva su automatismi algoritmici rischia, se non controbilanciato da un effettivo spazio di interlocuzione, di scardinare questa architettura di garanzie.

L’efficienza fiscale non può diventare sinonimo di automatismo inquisitorio. Il rapporto tra fisco e contribuente deve restare fondato su regole di lealtà, trasparenza e proporzionalità. È questa l’essenza più profonda dello Statuto del contribuente: non un ostacolo alla lotta all’evasione, ma una guida all’azione amministrativa, affinché essa sia realmente al servizio della giustizia tributaria. In un’epoca dominata dai dati, occorre riaffermare che la giustizia, anche fiscale, resta sempre un fatto umano.

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