La disciplina del credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica rappresenta uno dei più rilevanti strumenti di fiscalità di sviluppo attualmente operativi nel Mezzogiorno. La sua comprensione richiede, tuttavia, un approccio sistemico: la misura non può essere letta come semplice incentivo nazionale, poiché la sua struttura è il risultato di un’interazione complessa tra normativa interna, diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e prassi applicativa dell’Agenzia delle Entrate.

Ridurre il credito ZES a una percentuale applicata a un costo di investimento significa fraintenderne la natura. Esso è, piuttosto, un dispositivo giuridico condizionato: condizionato alla qualificazione europea dell’investimento, alla coerenza territoriale con la Carta degli aiuti a finalità regionale, al rispetto delle procedure amministrative e alla tenuta documentale del progetto.

La base normativa e la dimensione europea dell’incentivo

Il fondamento primario della misura si rinviene nell’art. 16 del Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124, che ha istituito la ZES Unica per il Mezzogiorno, superando la precedente frammentazione territoriale delle ZES regionali. L’intervento normativo ha accentrato il perimetro geografico dell’agevolazione e ha ridefinito il credito d’imposta come strumento cardine per attrarre investimenti produttivi nel Sud Italia.

Tuttavia, il vero baricentro concettuale della disciplina è il rinvio espresso al diritto UE, in particolare al Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation – GBER), che disciplina gli aiuti compatibili con il mercato interno. Il credito ZES è infatti un aiuto di Stato autorizzato in esenzione, il che implica l’obbligo di rispettare definizioni, condizioni e intensità massime stabilite a livello europeo.

Ne discende un principio metodologico essenziale: l’“investimento agevolabile” non è semplicemente un acquisto di beni strumentali nuovi, ma deve qualificarsi come “investimento iniziale” ai sensi del diritto UE. La definizione comprende, tra l’altro, la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento della capacità produttiva, la diversificazione della produzione o il cambiamento fondamentale del processo produttivo. Restano fuori, in linea generale, gli investimenti meramente sostitutivi.

Questo innesto europeo trasforma radicalmente la lettura della norma interna: non è sufficiente verificare la novità del bene; occorre verificare la natura strutturale del progetto industriale.

L’oggetto dell’agevolazione: beni materiali, immobili e leasing

La disciplina ammette l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno ricomprese nella ZES Unica. Sono inclusi, entro limiti, terreni e immobili strumentali, con un tetto percentuale sul valore complessivo del progetto.

Particolarmente rilevante è la posizione dell’Agenzia delle Entrate in tema di leasing immobiliare, specie nelle operazioni “in costruendo”. Con la Risposta a interpello n. 32/2026, l’Agenzia ha chiarito che l’investimento può essere agevolabile anche se realizzato tramite leasing, ma ha precisato un elemento decisivo: il momento rilevante ai fini della maturazione del credito non coincide con la stipula del contratto né con i pagamenti durante la fase di costruzione, bensì con l’effettiva disponibilità del bene per l’utilizzo produttivo.

La posizione interpretativa è coerente con la ratio della disciplina: il credito non remunera l’impegno finanziario, ma l’entrata in funzione di un fattore produttivo idoneo a generare sviluppo economico. In termini pratici, ciò impone un allineamento rigoroso tra cronoprogramma edilizio, consegna dell’immobile, entrata in funzione e comunicazioni telematiche.

L’orientamento dell’Agenzia, lungi dall’essere un dettaglio procedurale, assume valore sistematico: definisce il criterio temporale generale di imputazione dell’investimento anche in operazioni complesse, come ristrutturazioni significative o ampliamenti infrastrutturali.

Intensità dell’aiuto e Carta degli aiuti a finalità regionale

Le percentuali di credito non sono fisse in senso assoluto. Esse dipendono dall’intensità massima di aiuto consentita per ciascuna area geografica e per ciascuna categoria dimensionale d’impresa, secondo quanto stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022–2027 approvata dalla Commissione europea.

L’intensità varia in funzione della classificazione dell’impresa (piccola, media o grande) e della regione interessata. Le percentuali comunemente indicate in via divulgativa costituiscono un riferimento di massima; la determinazione concreta richiede la verifica puntuale della Carta vigente e della corretta qualificazione dell’impresa ai sensi della normativa europea.

Questo aspetto evidenzia un ulteriore elemento di complessità: il credito ZES è strutturalmente “dinamico”, poiché la sua intensità dipende da atti europei suscettibili di aggiornamento.

Procedura, comunicazioni e fruizione

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a seguito di presentazione di una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Il Decreto ministeriale attuativo disciplina modalità, termini e controlli, prevedendo meccanismi di monitoraggio delle risorse disponibili.

In alcune annualità è richiesta una comunicazione integrativa a consuntivo che attesti la realizzazione effettiva degli investimenti entro i termini previsti. Tale passaggio rafforza la natura condizionata dell’agevolazione: il diritto al credito non è meramente dichiarativo, ma si consolida solo a fronte dell’effettiva esecuzione dell’investimento.

L’apparato procedurale non è un elemento accessorio. Esso costituisce la forma giuridica attraverso cui l’Amministrazione verifica la coerenza tra progetto dichiarato e investimento realizzato, e rappresenta il principale presidio contro utilizzi indebiti o anticipati.

Profili critici e responsabilità documentale

L’esperienza applicativa dimostra che le principali criticità si concentrano su tre profili: qualificazione dell’investimento come “iniziale” ai sensi UE; corretta determinazione del momento di maturazione; rispetto dei massimali di aiuto.

In tutti e tre i casi, la documentazione assume valore decisivo. Business plan, delibere societarie, cronoprogrammi, SAL, verbali di consegna, attestazioni di entrata in funzione e rendicontazione contabile costituiscono la base probatoria indispensabile in caso di controllo.

La ZES Unica non è un incentivo automatico, ma un’agevolazione che richiede coerenza progettuale e tracciabilità. L’impresa che intenda utilizzarla in modo strutturato deve considerarla non solo come leva fiscale, ma come progetto industriale documentato.

Conclusione

Il credito d’imposta ZES Unica si colloca all’intersezione tra politica industriale, diritto tributario e disciplina europea degli aiuti di Stato. La sua efficacia dipende dalla corretta integrazione di questi livelli normativi.

L’approccio scientifico alla materia impone di leggere la norma nazionale alla luce del GBER, di interpretare le percentuali alla luce della Carta degli aiuti, e di applicare le regole operative secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate.

In assenza di questa visione sistemica, il rischio è duplice: da un lato, sottoutilizzare uno strumento di sviluppo; dall’altro, esporsi a recuperi e contestazioni. L’incentivo è potente, ma è governato da regole precise. E come ogni strumento complesso, richiede metodo, coerenza e rigore.


Fonti

  • Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124, art. 16 (ZES Unica) – Normattiva
  • Decreto 17 maggio 2024 (modalità attuative del credito d’imposta ZES)
  • Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e successive modifiche – EUR-Lex
  • Carta degli aiuti a finalità regionale Italia 2022–2027 – Commissione europea
  • Agenzia delle Entrate, “Credito d’imposta per investimenti in ZES Unica” (modelli e istruzioni operative)
  • Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 32/2026 (leasing immobiliare in costruendo)

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