Il decreto-legge recante “Misure urgenti in materia di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas, nonché misure urgenti per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie” si presenta, sin dal titolo, come un intervento di sistema, collocato all’interno della più ampia sequenza normativa che, a partire dalla crisi energetica, ha progressivamente ridefinito il rapporto tra regolazione tariffaria, politica industriale e tutela del consumatore finale DL Bollette II Leak.
Una lettura meramente impressionistica potrebbe indurre a ricondurre il provvedimento alla categoria dei “decreti sostegno”, ovvero a quegli strumenti emergenziali caratterizzati da trasferimenti diretti alle imprese sotto forma di crediti d’imposta o contributi parametrati ai consumi. Tuttavia, un’analisi più attenta del testo normativo conduce a conclusioni diverse. Il decreto non costruisce un sistema di aiuti individuali fondati su requisiti soggettivi reddituali o dimensionali; al contrario, interviene sulla struttura regolatoria del mercato elettrico e del gas, incidendo su componenti tariffarie, meccanismi incentivanti e strumenti di contrattazione di lungo termine.
L’assenza di soglie reddituali o patrimoniali per le imprese conferma che il decreto non intende selezionare beneficiari sulla base della capacità economica, bensì operare una rimodulazione oggettiva di costi di sistema e strumenti di mercato.
Per una PMI manifatturiera, dunque, la questione non si pone in termini di “accesso” a un beneficio previa verifica di requisiti, bensì di verifica dell’ambito oggettivo di applicazione delle misure introdotte. Il primo terreno su cui il decreto produce effetti è quello degli oneri generali di sistema, in particolare della componente ASOS. L’intervento normativo incide sulla copertura e sulla gestione di tali oneri, attraverso meccanismi che coinvolgono ARERA e GSE DL Bollette II Leak. L’effetto per l’impresa consumatrice di energia non è l’erogazione di un contributo autonomo, ma la possibile riduzione, o comunque rimodulazione, della componente tariffaria incorporata nella bolletta. Si tratta di un beneficio indiretto, strutturalmente connesso alla disciplina tariffaria e non subordinato a un’istanza dell’impresa.
Diverso è il piano che riguarda le imprese ad alto consumo di energia elettrica. Il decreto si inserisce in un contesto normativo già delineato dal D.M. 21 dicembre 2017 e dalle disposizioni in materia di imprese energivore, senza riscriverne i presupposti, ma incidendo sul contesto degli oneri e dei meccanismi di sostegno. In questo caso, il requisito non è reddituale, bensì tecnico: l’intensità elettrica, l’appartenenza a determinati codici ATECO, l’iscrizione negli elenchi tenuti dalla CSEA. Anche qui il decreto non crea ex novo una categoria di beneficiari, ma modifica l’ecosistema regolatorio entro cui tali imprese operano.
Un ulteriore asse portante del provvedimento è rappresentato dalla promozione della contrattazione di lungo termine dell’energia da fonti rinnovabili. Le disposizioni in materia mirano a rafforzare strumenti di tipo PPA e meccanismi competitivi gestiti dal GSE DL Bollette II Leak. Per una PMI manifatturiera, l’eventuale beneficio non discende automaticamente dalla qualifica soggettiva di impresa, ma dalla scelta strategica di aderire a tali strumenti, partecipando a procedure e assumendo impegni contrattuali pluriennali. L’accesso è, in questo senso, volontario e condizionato al rispetto di regole tecniche e finanziarie, oltre che al quadro europeo in materia di aiuti di Stato di cui agli artt. 107 e 108 TFUE.
Anche le misure concernenti il gas naturale destinato alla produzione elettrica si collocano in una dimensione di sistema. L’intervento normativo modifica oneri e componenti che incidono sul costo della generazione, con possibili riflessi sul prezzo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso DL Bollette II Leak. L’impresa manifatturiera beneficia, eventualmente, in via mediata, attraverso l’andamento dei prezzi finali, ma non in quanto destinataria diretta di un trasferimento.
La cifra complessiva del decreto, per quanto riguarda le imprese, è dunque quella di una regolazione strutturale e non di una sovvenzione selettiva. Il legislatore interviene sul funzionamento del mercato, sulla distribuzione degli oneri, sugli incentivi e sulle infrastrutture, con l’obiettivo dichiarato di sostenere la competitività e favorire la decarbonizzazione. L’impresa non è chiamata a dimostrare una condizione economica di bisogno, bensì a collocarsi correttamente all’interno dei meccanismi regolatori predisposti.
Per una PMI manifatturiera standard, che non sia energivora e non produca energia, il beneficio principale è rappresentato dagli effetti indiretti delle rimodulazioni tariffarie. Per una PMI che intenda invece assumere un ruolo attivo nella transizione energetica – mediante contratti di lungo termine, autoconsumo o partecipazione a schemi incentivanti – il decreto offre un quadro regolatorio che può essere utilizzato strategicamente, ma non impone né garantisce vantaggi automatici.
Ne deriva una conclusione che, sotto il profilo giuridico, deve essere formulata con precisione: il decreto non attribuisce alle PMI manifatturiere un diritto soggettivo a un contributo, bensì modifica le condizioni generali del mercato energetico, producendo effetti che possono tradursi in un contenimento dei costi. L’eventuale beneficio è dunque funzione della posizione oggettiva dell’impresa nel sistema elettrico e delle scelte contrattuali che essa compie, non della sua dimensione o capacità reddituale.
Fonti
Decreto-legge recante “Misure urgenti in materia di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas, nonché misure urgenti per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie” DL Bollette II Leak
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (Disciplina ISEE)
D.M. 21 dicembre 2017 (Imprese a forte consumo di energia elettrica)
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, artt. 107-108

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