La sentenza del Tribunale dell’Unione europea 11 febbraio 2026, causa T-689/24, I. S.A., ECLI:EU:T:2026:113, interviene su un nodo classico ma tutt’altro che marginale del sistema dell’imposta sul valore aggiunto: il rapporto tra nascita del diritto alla detrazione ed esercizio del medesimo quando la fattura sia ricevuta in un periodo successivo rispetto a quello in cui l’operazione è stata effettuata. La decisione, resa in sede di rinvio pregiudiziale, assume rilievo che travalica il caso polacco e impone una riflessione anche nel contesto italiano, specie con riferimento alle fatture “a cavallo d’anno” (Direttiva 2006/112/CE, artt. 167, 178 e 179; Trib. UE, 11 febbraio 2026, T-689/24).
La controversia trae origine dalla disciplina polacca che, pur riconoscendo che il diritto alla detrazione è connesso al momento in cui l’imposta diviene esigibile in capo al fornitore, subordinava l’esercizio del diritto al periodo di ricezione della fattura, stabilendo che la detrazione non potesse avvenire prima di tale momento (cfr. art. 86(10b)(1) della VAT Act polacca, come ricostruito nella sentenza citata). Nel caso concreto, relativo a forniture di energia e gas, l’operazione imponibile si collocava in un determinato periodo, mentre la fattura era stata ricevuta nel periodo successivo, ma comunque prima della presentazione della dichiarazione relativa al periodo di competenza sostanziale.
Il quesito sottoposto al giudice europeo era netto: se la Direttiva IVA e i principi di neutralità, effettività e proporzionalità ostino a una normativa nazionale che impedisce al soggetto passivo di esercitare la detrazione nel periodo in cui il diritto è sorto, per il solo fatto che la fattura non era ancora stata ricevuta in quel medesimo periodo, sebbene essa sia stata ricevuta prima della presentazione della dichiarazione relativa a tale periodo.
La risposta del Tribunale è altrettanto chiara. La Direttiva 2006/112/CE deve essere interpretata nel senso di precludere una disciplina nazionale che produca un differimento automatico della detrazione in una simile situazione. L’art. 167 stabilisce che il diritto alla detrazione nasce quando l’imposta diviene esigibile; l’art. 178, lettera a), richiede il possesso della fattura quale condizione per l’esercizio del diritto, ma tale requisito formale non può trasformarsi in un meccanismo idoneo a riscrivere il momento genetico del diritto né a differirne l’imputazione temporale quando la fattura sia comunque disponibile in tempo utile per la dichiarazione del periodo in cui il diritto è sorto. In caso contrario, si produrrebbe un’alterazione del principio di neutralità dell’IVA, costringendo il soggetto passivo a sopportare temporaneamente l’onere finanziario dell’imposta, in assenza di ragioni proporzionate di tutela dell’Erario (Trib. UE, T-689/24, cit.).
Il cuore della decisione è, dunque, la distinzione tra piano sostanziale e piano formale. Il diritto nasce con l’esigibilità; la fattura è condizione di esercizio, non evento costitutivo. Se il documento è nella disponibilità del contribuente prima che egli formalizzi la dichiarazione del periodo corretto, l’ordinamento interno non può imporre uno slittamento della detrazione al periodo successivo, perché ciò determinerebbe un finanziamento forzoso, ancorché temporaneo, a favore dello Stato.
Trasposta nel sistema italiano, la questione non è sovrapponibile in modo meccanico, ma presenta evidenti analogie. L’art. 19 del DPR 633/1972 collega la nascita del diritto alla detrazione all’esigibilità dell’imposta; l’art. 25 disciplina l’annotazione delle fatture; l’art. 1, comma 1, del DPR 100/1998 consente, in via generale, la detrazione nel mese di effettuazione dell’operazione se la fattura è ricevuta e annotata entro il giorno 15 del mese successivo. Tuttavia, tale retro-imputazione non si applica ai documenti relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. È proprio questa eccezione di fine anno a determinare, nella prassi, il differimento obbligato della detrazione dall’ultimo mese dell’anno a gennaio dell’anno successivo.
Il risultato economico è noto agli operatori: per le operazioni di dicembre fatturate e ricevute nei primi giorni di gennaio, la detrazione non può essere imputata a dicembre, ma deve slittare al nuovo anno. Il differimento può apparire contenuto in termini temporali (un mese per i mensili), ma assume rilevanza sistemica in presenza di saldi a debito, di acconti IVA e, soprattutto, di dinamiche di compensazione o rimborso del credito annuale.
Alla luce della sentenza T-689/24, si impone una riflessione sulla compatibilità di un differimento automatico, fondato esclusivamente su una cesura temporale di calendario, con i principi unionali. Se la fattura elettronica, veicolata tramite SdI, è nella disponibilità del cessionario prima della presentazione della dichiarazione relativa al periodo di insorgenza del diritto, l’effetto finanziario del differimento appare difficilmente giustificabile in termini di proporzionalità, non emergendo un concreto rischio di evasione o duplicazione del credito.
Il tema non è soltanto teorico. Sulla base dei dati ufficiali del Dipartimento delle Finanze – “Analisi dei dati IVA, anno d’imposta 2023” – il totale degli acquisti e importazioni dichiarati dai soggetti IVA ammonta a 3.722 miliardi di euro (MEF, Dipartimento Finanze, Analisi dei dati IVA 2023). Se si ipotizza, in modo prudenziale, che tra l’1,5% e il 3% di tali acquisti sia costituito da operazioni di fine anno fatturate e ricevute nei primi giorni di gennaio, e che l’aliquota media effettiva dell’IVA detraibile si collochi tra il 12% e il 18%, la massa di IVA a credito soggetta a differimento si colloca in un intervallo compreso tra circa 6,7 e 20 miliardi di euro. Assumendo valori intermedi (2,25% di acquisti interessati e 15% di aliquota media effettiva), si ottiene una stima prossima ai 12 miliardi di euro.
Non si tratta di un “gettito” in senso proprio, ma di una consistente anticipazione di liquidità da parte del sistema produttivo. È un finanziamento temporaneo allo Stato, imposto da una regola formale che incide sul timing della detrazione, pur in presenza di tutti i presupposti sostanziali del diritto. In un contesto di fatturazione elettronica generalizzata e tracciabilità integrale delle operazioni, la giustificazione di tale differimento merita di essere riesaminata alla luce dei principi affermati dal giudice unionale.
La sentenza I. S.A. ricorda che la neutralità dell’IVA non è un principio meramente astratto, ma una regola operativa che tutela il soggetto passivo dall’essere trasformato in finanziatore involontario dell’Erario oltre quanto strettamente necessario. Se il diritto nasce con l’esigibilità e la fattura è disponibile prima della dichiarazione del periodo corretto, il differimento automatico rischia di tradursi in un’irragionevole compressione del diritto alla detrazione.
In questa prospettiva, il tema delle fatture di fine anno non è un tecnicismo contabile, ma una questione di coerenza sistematica tra diritto interno e diritto dell’Unione, nonché di equilibrio tra esigenze di controllo e rispetto della funzione propria dell’IVA quale imposta neutrale per le imprese.

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