Riserve elettroniche, separazione dei circuiti monetari e dichiarazioni di Panetta

Nel dibattito pubblico sull’euro digitale si continua a far riferimento a un progetto ancora in fase di definizione, subordinato a futuri accordi politici e a una cornice normativa non ancora completata. Questa rappresentazione, tuttavia, rischia di oscurare un dato preliminare che, se correttamente inquadrato, consente di leggere la questione in termini meno ideologici e più aderenti alla realtà dei fatti: una forma di euro digitale a corso legale esiste già ed è quotidianamente utilizzata, sebbene non sia accessibile alla generalità dei cittadini e delle imprese.

Il punto dirimente non è dunque l’esistenza o meno dell’euro digitale, bensì la delimitazione soggettiva del suo utilizzo e le implicazioni che tale delimitazione produce sul piano della sovranità monetaria, dell’uguaglianza di accesso alla moneta pubblica e dell’assetto complessivo del sistema dei pagamenti.


1. La moneta elettronica della banca centrale: un dato acquisito

La Banca Centrale Europea, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, crea moneta in forma elettronica sotto forma di riserve. Tali riserve:

  • sono denominate in euro;
  • costituiscono moneta della banca centrale;
  • sono utilizzabili per il regolamento delle operazioni di politica monetaria;
  • possono essere detenute esclusivamente da soggetti autorizzati appartenenti all’Eurosistema.

Non si tratta di una ricostruzione teorica, bensì di un fatto esplicitamente riconosciuto dalla stessa BCE nelle risposte ufficiali fornite nel 2019 e nel 2020, richiamate nel documento La B.C.E. emette solo prestando. Ma cosa? E a chi?.

Questa moneta elettronica non è una simulazione contabile né una mera rappresentazione astratta: essa ha piena efficacia solutoria all’interno del circuito in cui opera ed è il fondamento materiale dell’intero sistema dei pagamenti interbancari.


2. La separazione strutturale dei circuiti monetari

L’architettura monetaria dell’area euro è costruita su una distinzione netta, spesso trascurata nel dibattito pubblico:

  • da un lato, la moneta della banca centrale, oggi prevalentemente digitale, riservata a un circuito chiuso di soggetti autorizzati;
  • dall’altro, la moneta bancaria, anch’essa digitale, utilizzata da cittadini e imprese per le transazioni quotidiane.

Le due forme di moneta condividono la medesima unità di conto, ma non la medesima natura giuridica. La prima rappresenta un credito verso l’istituzione monetaria sovrana; la seconda un credito verso intermediari privati, seppur vigilati.

Le risposte di B.C.E. del 2019 e del 2020 colgono correttamente questo punto quando evidenzia che la cosiddetta “moneta esterna” non entra nella circolazione ordinaria e non si confonde mai con la moneta scritturale bancaria, che invece domina l’economia reale.


3. Digitalizzazione dei pagamenti e accesso asimmetrico alla moneta pubblica

Parallelamente a questa separazione, l’evoluzione normativa e tecnologica ha progressivamente ridotto lo spazio operativo del contante, incentivando – e in molti casi imponendo – l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Ne deriva una situazione nella quale:

  • cittadini e imprese sono di fatto incanalati in sistemi di pagamento digitali;
  • tali sistemi poggiano quasi esclusivamente sulla moneta bancaria;
  • l’accesso diretto alla moneta della banca centrale in forma digitale resta precluso.

L’asimmetria non risiede quindi nella digitalizzazione in sé, ma nel fatto che la digitalizzazione non è accompagnata da un accesso simmetrico alla moneta pubblica. È questo il nucleo critico.


4. Le dichiarazioni di Panetta nel quadro esistente

Le posizioni espresse da Fabio Panetta sull’euro digitale si collocano all’interno di questo quadro istituzionale e non in discontinuità con esso. Quando Panetta richiama l’esigenza di preservare la sovranità monetaria nell’era dei pagamenti digitali, egli parte implicitamente dal riconoscimento che la moneta pubblica rischia di diventare invisibile per il pubblico, pur restando centrale per gli operatori finanziari.

L’euro digitale, nella visione espressa da Panetta, non è concepito come una rottura dell’assetto esistente, bensì come un possibile strumento di riequilibrio, da realizzare senza compromettere la stabilità del sistema bancario e il meccanismo di trasmissione della politica monetaria.


5. Perché le riserve elettroniche non richiedono nuove leggi

La domanda cruciale, che emerge con chiarezza, è la seguente: perché la BCE può già utilizzare moneta digitale senza una specifica legge istitutiva, mentre per l’euro digitale destinato al pubblico si invoca la necessità di un intervento normativo complesso?

La risposta risiede nel perimetro giuridico dell’azione della banca centrale. Le riserve elettroniche:

  • sono previste dai Trattati e dallo Statuto del SEBC;
  • rientrano nel mandato originario della BCE;
  • operano esclusivamente tra soggetti già sottoposti a vigilanza;
  • non incidono direttamente sui diritti economici dei cittadini.

L’estensione dell’accesso alla moneta della banca centrale al pubblico comporterebbe invece una modifica sostanziale dei rapporti tra banca centrale, intermediari e cittadini, con effetti che travalicano la sfera tecnica per investire quella politica e costituzionale.


6. Un nodo irrisolto, non una contraddizione

La distanza tra l’analisi critica delle risposte di B.C.E. e la posizione istituzionale espressa da Panetta non è tanto una divergenza sui fatti, quanto una diversa valutazione delle conseguenze e delle priorità.

Da un lato, l’asimmetria di accesso alla moneta pubblica viene letta come una distorsione strutturale già oggi problematica; dall’altro, come una condizione da gestire con cautela, evitando interventi che possano destabilizzare il sistema del credito.

In entrambi i casi, il presupposto è lo stesso: la moneta digitale della banca centrale non è un’ipotesi futura, ma una realtà già operativa.


7. Considerazioni conclusive

Continuare a discutere dell’euro digitale come se si trattasse esclusivamente di una creazione ex novo rischia di eludere la questione centrale. Il problema non è se la banca centrale sia tecnicamente in grado di emettere moneta digitale – lo fa già – ma se e a quali condizioni tale moneta debba essere resa accessibile oltre il circuito delle parti autorizzate.

La sovranità monetaria, nell’era digitale, non si gioca soltanto sul controllo dell’unità di conto, ma anche sull’accesso effettivo alla moneta pubblica. È su questo terreno che il dibattito rimane aperto.


Fonti

  • La B.C.E. emette solo prestando. Ma cosa? E a chi?, Scuola di Studi Giuridici e Monetari Giacinto Auriti, 2020
  • Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, artt. 127–128
  • Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea
  • BCE, What is money?
  • Interventi e dichiarazioni pubbliche di Fabio Panetta su euro digitale e sovranità monetaria

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