La lettera della Commissione europea all’Italia sul golden power ha riacceso un dibattito che sembrava sopito: quanto è compatibile lo strumento più “muscolare” della nostra politica industriale con il diritto dell’Unione? E soprattutto: gli altri Paesi europei non fanno forse lo stesso?
È una domanda legittima, soprattutto perché il golden power non è un capriccio italiano, ma una risposta — condivisa da quasi tutti gli Stati membri — a una vulnerabilità molto concreta: la possibilità che infrastrutture critiche, tecnologie strategiche o asset di sicurezza finiscano sotto il controllo di operatori non allineati agli interessi nazionali o europei.
E allora, perché l’Italia è la sola a ricevere una lettera di costituzione in mora?
Per rispondere bisogna fare un passo indietro, distinguere la filosofia dello strumento dal modo in cui viene applicato, e infine confrontare, settore per settore, ciò che fa Roma con ciò che fanno Berlino, Parigi e il resto dell’Unione.
Il “cuore” del golden power: sicurezza, ordine pubblico, continuità dei servizi essenziali
Il golden power nasce nel 2012, con il decreto-legge 21, in sostituzione delle vecchie “golden share” bocciate dalla Corte di giustizia. Il principio è chiaro:
lo Stato può bloccare o condizionare operazioni societarie — fusioni, acquisizioni, cessioni di rami strategici — quando queste possano compromettere la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico.
Nel tempo, però, l’ambito si è ampliato: energia, telecomunicazioni, trasporti, difesa, 5G, dati, sanità, infrastrutture digitali. Un perimetro enorme, che oggi tocca quasi ogni snodo critico della vita economica del Paese.
Ma qui non c’è nulla di anomalo: tutti i principali Stati membri hanno costruito regimi analoghi. È l’“effetto Bruxelles”: prima la globalizzazione, poi il Regolamento UE sullo screening degli investimenti esteri (2019/452) hanno spinto l’intero continente a dotarsi di strumenti simili.
Il confronto con Germania e Francia: strumenti simili, perimetri simili, filosofie diverse
Germania: il modello tecnico-giuridico più “puro”
Il regime tedesco (AWG e AWV) è probabilmente il più rigoroso nella forma e il più sobrio nell’applicazione.
Si focalizza sugli investimenti extra-UE, cioè su situazioni in cui — realisticamente — c’è il rischio che un soggetto terzo acquisisca informazioni o controllo su infrastrutture critiche: energia, finanza come infrastruttura, sanità, tecnologie dual use.
Ciò che Berlino non fa è intervenire in operazioni intra-UE o addirittura domestiche:
le fusioni tra istituti tedeschi, anche di dimensioni sistemiche, sono trattate come questioni industriali e prudenziali, non come problemi di sicurezza nazionale.
Francia: protezionismo sofisticato, ma entro confini europei chiari
La Francia ha uno dei regimi più antichi e più ampi d’Europa.
Il Ministero dell’Economia (Bercy) controlla con attenzione gli investimenti esteri: difesa, infrastrutture critiche, tecnologie sensibili, spazio, IA, settori sanitari.
Anche qui, come in Germania, lo sguardo è orientato verso l’esterno dell’UE, non verso l’interno.
Il discrimine è semplice:
se l’investitore è europeo, il controllo resta quello prudenziale o antitrust;
se l’investitore è extra-UE, allora scattano i poteri speciali.
È un confine che la Francia difende da anni, proprio per evitare conflitti con Bruxelles.
Italia: la normativa non è “diversa”, ma lo è la sua applicazione
Ed eccoci al punto critico.
A livello formale, la normativa italiana non è più ampia di quelle francese o tedesca.
Anzi: molti settori sono identici, molti meccanismi sono modellati sulle migliori pratiche europee.
La differenza è l’uso estensivo che l’Italia fa dello strumento.
Tre elementi fanno emergere il problema:
1. Il golden power usato anche in operazioni “interne” (UE su UE o Italia su Italia)
L’episodio più evidente è il caso UniCredit–Banco BPM.
La Commissione non contesta lo strumento in sé, ma il fatto che venga applicato a un’operazione tra due istituti europei — per di più italiani — senza un legame con rischi esterni o con minacce alla sicurezza in senso stretto.
In Germania o Francia un uso del genere non avverrebbe.
2. La sovrapposizione con la vigilanza bancaria europea (SSM/BCE)
La BCE è l’autorità competente sulle aggregazioni bancarie significative.
Il golden power è un potere dello Stato.
Se l’Italia usa il golden power per condizionare o rallentare operazioni che sono sotto il controllo tecnico della BCE, si crea un conflitto di competenze.
Questo è uno dei rilievi centrali della lettera europea.
3. La discrezionalità ampia, percepita come “economico-strategica” più che di pura sicurezza
Molti atti italiani — soprattutto negli ultimi anni — motivano l’intervento includendo valutazioni sull’“interesse nazionale economico-strategico”.
Formalmente corretto, ma percepito da Bruxelles come un allargamento che travalica la finalità originaria della normativa UE: la sicurezza nazionale in senso stretto.
Perché la lettera arriva ora, e non nel 2012?
Domanda legittima.
Il decreto è del 2012: perché Bruxelles si muove solo nel 2025?
Tre ragioni:
1. All’inizio la norma era ristretta — e nessuno la contestava
Nel 2012 l’ambito era limitato: difesa, energia, telecomunicazioni.
2. Dal 2019 al 2022 l’Italia ha esteso enormemente il perimetro
5G, cloud, dati, sanità, infrastrutture digitali, finanza.
Un’espansione che altri Paesi non hanno fatto in modo così rapido.
3. Il caso bancario ha fatto scattare il campanello
Finché il golden power era usato contro investimenti extra-UE, Bruxelles era tranquilla.
Ma quando l’Italia lo usa dentro il mercato unico, e su un settore vigilato centralmente (le banche), l’Unione ha percepito un precedente pericoloso.
Il nodo politico ed europeo: l’Italia non è più “diversa”, ma è “più ampia”
Il risultato è un paradosso:
l’Italia ha uno strumento perfettamente legittimo, analogo a quello degli altri Stati europei,
ma viene contestata perché lo applica oltre i confini funzionali riconosciuti nell’UE.
In altre parole:
La legge è compatibile.
L’applicazione recente non sempre lo è.
Né Berlino né Parigi usano i loro poteri speciali per influenzare fusioni interne al mercato unico o per condizionare operazioni bancarie sotto supervisione BCE.
Ed è qui che nasce la procedura d’infrazione.
Che cosa succederà adesso?
L’Italia ha due mesi per rispondere.
Le strade realistiche sono tre:
- Chiarire che il golden power non verrà usato per operazioni intra-UE se non in casi eccezionali.
- Modificare alcune parti della normativa per renderla più aderente ai criteri europei.
- Difendere la discrezionalità nazionale (poco probabile, perché la procedura potrebbe avanzare).
La questione non riguarda solo un decreto del 2012:
tocca il rapporto tra sovranità economica, mercato unico e vigilanza bancaria europea.
È uno dei casi più emblematici dell’equilibrio — sempre instabile — tra potere nazionale e integrazione europea.
E questa volta l’Italia è il laboratorio politico e giuridico di un problema che, presto, riguarderà molti altri Stati.
Fonti
(ordinate per rilevanza e menzionate nel testo in forma discorsiva)
- Commissione europea, comunicazioni e atti relativi al Regolamento (UE) 2019/452 sullo screening degli investimenti esteri.
- Reuters, “EU may order Italy to withdraw conditions on UniCredit’s BPM bid” e “Italy to seek clarity from EU commissioner over golden power proceedings”, 2025.
- Financial Times, “EU confronts Italy over its ‘golden power’ rules to stop foreign mergers”, 2025.
- Euronews, analisi sulla procedura di infrazione contro l’Italia per l’uso del golden power.
- Eunews, articoli su rilievi della Commissione rispetto alla normativa italiana.
- Normativa nazionale italiana: DL 21/2012 e successive modifiche.
- Normativa tedesca: Außenwirtschaftsgesetz (AWG) e Außenwirtschaftsverordnung (AWV).
- Normativa francese: Code monétaire et financier, régime de contrôle des investissements étrangers.

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