Ci sono sentenze che non si limitano a decidere un caso. Ci sono decisioni che, come una fenditura nella roccia, aprono un varco di luce su una realtà lavorativa che tutti conoscono ma che pochi riescono a portare davanti a un giudice con la forza dei numeri, la solidità delle prove, la nettezza dei principi.
La sentenza n. 6629/2025 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro è una di queste.
Una pronuncia che racconta una storia semplice e, forse proprio per questo, paradigmatica: un lavoratore che per nove anni consecutivi è stato esposto a un volume di straordinario abnorme, profondamente oltre le soglie fissate dal contratto collettivo. Non un eccesso momentaneo. Non una fase eccezionale. Ma una modalità ordinaria di organizzazione del lavoro.
La domanda sul tavolo del giudice era apparentemente semplice:
“Il superamento reiterato dei limiti di straordinario fissati dal CCNL può costituire, da solo, un danno?”
La risposta del Tribunale è stata chiara: sì. Senza bisogno di certificati medici, senza necessità di perizie, senza dover dimostrare altro se non i numeri. Perché il danno, in simili condizioni, è “in re ipsa”.
Ma procediamo con ordine.
1. Il caso: nove anni di straordinario fuori soglia
Il protagonista della vicenda è un dipendente di azienda di trasporto pubblico locale, inquadrato nel perimetro del CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori Mobilità – TPL.
Il contratto parla chiaro:
- 150 ore di straordinario per ciascun semestre,
- per un totale di 300 ore annue.
Eppure, anno dopo anno, quel limite è stato superato di gran lunga. In modo sistematico. Senza un reale progetto di contingentamento.
Le buste paga – elemento di prova spesso sottovalutato ma in realtà determinante – parlavano chiaro: le ore extra erano non solo tante, ma costantemente troppo.
Una routine, non un’emergenza.
Il datore di lavoro non contesta i numeri. Un silenzio che pesa.
2. I principi applicati dal Tribunale di Napoli: quando l’“enormità” dello straordinario parla da sé
La sentenza affronta il tema con una chiarezza che merita di essere letta quasi come un piccolo trattato sull’eccesso di lavoro.
2.1. Il fondamento costituzionale e civilistico del danno da usura psico-fisica
Il Tribunale richiama due pilastri dell’ordinamento lavoristico:
- Art. 36 Costituzione → tutela del riposo e durata ragionevole del lavoro;
- Art. 2087 c.c. → obbligo del datore di prevenire situazioni pregiudizievoli per salute e personalità morale del lavoratore.
Quando lo straordinario diventa sistematicamente e sensibilmente superiore ai limiti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, viene violato il cuore stesso di queste norme.
E il danno alla persona – non economico, ma esistenziale e psicofisico – si presume.
2.2. “Danno in re ipsa”: non serve provare la malattia, basta provare l’abuso
È uno dei passaggi più significativi: il Tribunale afferma che non serve certificare un danno biologico.
Non serve una perizia medica che documenti uno stato patologico.
Il danno esiste “in re ipsa” perché deriva automaticamente dalla violazione di un diritto fondamentale: il diritto al riposo.
La logica è semplice e fortissima:
se limiti e soglie esistono per garantire salute e dignità, superarle in modo grave e reiterato equivale già a ledere quei diritti.
2.3. Le condizioni che fanno scattare la presunzione
Il Tribunale individua alcuni criteri:
- superamento significativo e non marginale dei limiti di straordinario;
- ripetizione della condotta per un periodo apprezzabile (qui nove anni);
- prova documentale attraverso buste paga;
- mancata giustificazione da parte del datore.
Non è necessario un valore esatto di “quante ore in più”, ma l’eccesso deve essere tale da trasformare lo straordinario da eccezione a prassi.
2.4. Consenso del lavoratore irrilevante
Anche se il lavoratore si è mostrato disponibile allo straordinario, questo non incide sulla responsabilità datoriale.
L’art. 2087 c.c. non è una clausola dispositiva. Il datore non può “delegare” al consenso del dipendente il rispetto dei limiti che servono a prevenire rischi per la salute.
2.5. Prescrizione decennale
Altro punto importante:
il danno da usura psico-fisica è un danno da inadempimento contrattuale, non un illecito extracontrattuale.
Quindi si applica la prescrizione ordinaria decennale.
3. La quantificazione del danno: percentuale sulle ore eccedenti
Sulla base delle ore di straordinario eccedenti le 300 annue, il Tribunale applica un coefficiente del 15% del valore economico delle ore extra, richiamando anche un precedente accordo sindacale territoriale.
Il risultato, nel caso concreto, supera i 10.800 euro.
La struttura è replicabile:
- si individuano le ore eccedenti,
- si applica una percentuale equitativa,
- si ottiene un importo autonomo rispetto alla retribuzione straordinaria già corrisposta.
4. Come si applica la sentenza agli altri CCNL: esempi concreti
Il punto più interessante è che il principio enunciato non vale solo per il TPL.
Ogni CCNL prevede un proprio limite massimo di straordinario.
E, come spiegato dal Tribunale, qualunque superamento abnorme e ripetuto di questi limiti comporta un danno.
Vediamo alcuni esempi concreti.
4.1. CCNL Metalmeccanici: limite 200–250 ore annue
Molti stabilimenti metalmeccanici operano al limite: turni pesanti, picchi produttivi, recuperi continui.
Qui la soglia tipica è 200 o 250 ore annue a seconda delle intese.
Esempio
Un operaio che svolga per più anni 380–450 ore annue di straordinario supera la soglia in modo significativo e sistematico.
Il danno è applicabile con lo stesso cantiere argomentativo di Napoli:
- violazione art. 36 Cost.,
- violazione art. 2087 c.c.,
- superamento abnorme delle soglie del CCNL,
- danno in re ipsa.
4.2. CCNL Commercio/Distribuzione: limite 250 ore annue
Nel settore del commercio lo straordinario rischia di diventare strutturale, specie nella grande distribuzione.
Esempio
Un addetto vendite che supera ogni anno 350–400 ore di straordinario rientra pienamente nei criteri di “prestazione abnorme” del Tribunale di Napoli.
Le buste paga, anche qui, diventano la prova regina.
4.3. CCNL Vigilanza Privata: media 48 ore settimanali
Qui i limiti non sempre sono espressi in ore annue, ma nella media delle 48 ore settimanali per un periodo definito.
Il meccanismo non cambia:
se la prestazione, mese dopo mese, sfonda stabilmente le 48 ore medie, l’eccesso diventa sistemico.
Esempio
Una guardia giurata che lavora per mesi su turni da 60–65 ore settimanali ha un superamento evidente dei limiti.
È la tipica situazione in cui il danno si presume.
4.4. CCNL Trasporto Merci, Logistica, Multiservizi
Settori ad altissima intensità lavorativa, con limiti più sfumati e spesso demandati agli accordi aziendali.
Il principio resta:
ogni volta che il superamento è macroscopico e stabile nel tempo, il danno si configura.
5. Cosa insegna davvero la sentenza di Napoli
Il grande valore della pronuncia non è solo nel caso concreto, ma nel metodo.
Il Tribunale di Napoli ci dice che:
- lo straordinario ha un limite perché serve a proteggere la salute;
- se quel limite viene superato abitualmente, il danno è in re ipsa;
- la prova si basa su documenti semplici: buste paga e CCNL;
- il datore non può nascondersi dietro il consenso del lavoratore;
- la prescrizione decorre su dieci anni, favorendo la tutela di chi ha subito il superlavoro;
- la quantificazione può essere equitativa e parametrata alle ore eccedenti.
È una sentenza che restituisce dignità ai numeri, ai turni, alle ore passate al lavoro “quando sarebbe già tempo di stare a casa”.
Una giurisprudenza che riconosce che la salute non si misura solo in malattie: si misura anche in ore rubate al riposo.
Altra cosa importante. Il danno da usura psico-fisica si verifica quando il lavoratore, in un determinato periodo, è sottoposto a un carico lavorativo abnorme che supera i limiti contrattuali o legali. Quindi, ciò che rileva è quante ore oltre soglia sono state effettivamente lavorate, anche se sono state pagate, o se sono previste banche ore, o se il lavoratore ha recuperato parte del tempo.
Fonti
- Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, Sentenza n. 6629/2025 (29.09.2025) – R.G. 4992/2024 (testo disponibile su banche dati giuridiche pubbliche come DirittoPratico e Olympus–UniUrb).
- CCNL Autoferrotranvieri–Internavigatori Mobilità–TPL (28.11.2015) – articoli su straordinario e orario di lavoro.
- D.Lgs. 66/2003 – disciplina generale su orario di lavoro e straordinario.
- Art. 36 Cost. e Art. 2087 c.c. – fondamenti costituzionali e civilistici.
- Sintesi e analisi di:
- rapporti sindacali (CGIL, CISL, UIL) sulle soglie di straordinario nei CCNL Commercio, Metalmeccanici, Vigilanza;
- commenti dottrinali su Cass. civ. n. 12540/2019 e giurisprudenza correlata sul danno da superlavoro.

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