La disciplina delle cripto-attività in Italia ha seguito, negli ultimi anni, un percorso non lineare, fatto di incertezze, interventi a strattoni e adattamenti dettati più da esigenze di bilancio che da una visione organica. Con il Decreto Omnibus 2025 (DL 95/2025, convertito in Legge 118/2025), lo scenario è cambiato nuovamente, introducendo proroghe, nuove regole di tassazione e un rafforzamento degli obblighi in materia di antiriciclaggio.
Per comprendere appieno la portata della riforma, è utile tracciare una linea di demarcazione tra il “prima” e il “dopo”.
Prima: un far west normativo
Fino al 2022, le criptovalute erano di fatto un oggetto giuridico non identificato: l’Agenzia delle Entrate si limitava a considerarle alla stregua di valute estere, imponendo obblighi di monitoraggio nel quadro RW, ma senza un’imposta specifica sulle plusvalenze.
Chi realizzava guadagni era soggetto a interpretazioni: talvolta tassazione come reddito diverso (art. 67 TUIR), talvolta assimilazione a valute estere, con l’esenzione per giacenze sotto la soglia dei 51.645 € per sette giorni consecutivi. Una disciplina frammentaria che lasciava i contribuenti in un limbo giuridico e fiscale (Studiocerbone, 2023).
Il “prima” si caratterizzava quindi per:
- assenza di regole chiare sulla tassazione, con interpretazioni divergenti;
- franchigie implicite (soglia di esenzione di 51.645 €);
- assenza di normativa europea organica, in attesa del regolamento MiCAR (Markets in Crypto Assets).
Dopo: tassazione codificata e controlli stringenti
Dal 2023 l’Italia ha scelto la strada della chiarezza, almeno fiscale: la Legge di Bilancio ha introdotto la tassazione al 26% sulle plusvalenze da cripto-attività, con una franchigia di 2.000 € annui.
Con il 2025, il quadro muta ancora: la franchigia è stata abolita, ogni guadagno diventa imponibile, e dal 2026 l’aliquota salirà al 33%, in linea con la crescente necessità di gettito fiscale (Studiocerbone, 2025).
Sul piano europeo, il regolamento MiCAR ha iniziato a dispiegare i suoi effetti. Il Decreto Omnibus ha prorogato i termini: le domande di autorizzazione per gli operatori sono slittate al 30 dicembre 2025, mentre il regime transitorio di operatività senza autorizzazione durerà fino al 30 giugno 2026. Una deroga importante è stata concessa ai gruppi societari: se una società del gruppo ottiene o presenta domanda di autorizzazione, le altre possono continuare ad operare fino alla scadenza del regime transitorio (Fiscoetasse, 2025).
Parallelamente, l’Italia ha irrigidito il quadro antiriciclaggio: gli operatori esteri che offrono servizi a clienti italiani devono nominare un punto di contatto centrale; inoltre, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) assume un ruolo di snodo nella cooperazione internazionale contro riciclaggio e terrorismo (Edotto, 2025).
La differenza sostanziale: dal non-detto al prescritto
La frattura tra prima e dopo si coglie bene su tre livelli:
- Fiscale:
- Prima: regole incerte, esenzioni legate a soglie interpretative, dichiarazioni RW spesso ignorate dai piccoli investitori.
- Dopo: tassazione codificata al 26% (senza franchigia dal 2025, con aliquota in aumento al 33% dal 2026), obbligo RW generalizzato, applicazione di IVAFE dello 0,2% sulle cripto detenute all’estero.
- Regolamentare:
- Prima: mercato lasciato a piattaforme non vigilate, con rischi per gli utenti e mancanza di standard comuni.
- Dopo: attuazione di MiCAR con un calendario preciso; obblighi per gli operatori, possibilità di operare solo previa autorizzazione, proroghe che danno tempo ma impongono disciplina.
- Antiriciclaggio:
- Prima: controlli episodici, affidati più al sospetto che a regole mirate.
- Dopo: rafforzamento del CSF, obblighi stringenti per gli operatori esteri, definizione più ampia dei Paesi ad alto rischio.
Un bilancio critico
Il passaggio dal “non detto” al “prescritto” è senza dubbio un progresso sul piano della certezza giuridica. Tuttavia, la scelta di innalzare la tassazione al 33% dal 2026 rischia di spostare investitori e operatori verso giurisdizioni più favorevoli, riducendo la competitività italiana nel nascente settore cripto.
Inoltre, se è vero che la proroga concessa dal Decreto Omnibus offre respiro agli operatori, rimane la percezione di una normativa sempre più onerosa e meno amica dell’innovazione.
Il quadro che si delinea è quindi duplice: da un lato, la cripto-attività entra pienamente nel circuito regolato, perdendo l’aura di far west; dall’altro, la mano fiscale dello Stato rischia di comprimere uno spazio che nasceva dalla libertà e dalla decentralizzazione.
Conclusione
Il “prima” e il “dopo” si riassumono così: prima un mercato non regolato, con regole fiscali incerte e controlli sporadici; dopo un settore disciplinato, tassato in modo chiaro ma più gravoso, e sottoposto a controlli stringenti.
Se questo porterà a una maggiore sicurezza per gli investitori o se, al contrario, soffocherà l’innovazione, lo diranno i prossimi anni. Di certo, la cripto non è più un gioco da pionieri: è entrata, a pieno titolo, nella cornice del diritto positivo e della fiscalità ordinaria.
Fonti
- Fiscoetasse, Decreto Omnibus 2025 – nuove proroghe e disciplina MiCAR, 2025
- Edotto, DL Omnibus: novità fiscali, IVA agevolata e cripto-attività, agosto 2025
- Studiocerbone, La disciplina fiscale delle cripto-attività in Italia: un quadro normativo in evoluzione, 2023–2025
- Avvocati Cartelle Esattoriali, Controlli Agenzia Entrate su crypto: cosa sapere, agosto 2025

Lascia un commento