In uno Stato di diritto, il principio di legalità dovrebbe rappresentare il fondamento di ogni pretesa pubblica. Eppure, a volte, è proprio nel solco della legalità che si insinuano paradossi giuridici capaci di capovolgere il senso comune di giustizia. Uno di questi riguarda la disciplina delle cartelle esattoriali prescritte e l’effetto giuridico dell’intimazione di pagamento che le segue. La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce recenti, ha tracciato un orientamento ormai consolidato che rischia di trasformarsi in un’autentica trappola per il contribuente ignaro o solo disattento.
La premessa: la prescrizione come diritto soggettivo
Il nostro ordinamento prevede che ogni pretesa creditoria, anche dello Stato, non possa durare in eterno. La prescrizione ha funzione sia civilistica che pubblicistica: non solo libera il debitore da obblighi vetusti, ma tutela la certezza dei rapporti giuridici. La prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. è decennale, ma per molte entrate erariali e contributive è ridotta a cinque anni (art. 2948 c.c., punto 4).
Nel campo tributario, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 23397/2016) ha stabilito che le cartelle di pagamento per crediti previdenziali si prescrivono in cinque anni, salvo che non vi sia un titolo giudiziale a trasformarle in credito esecutivo con prescrizione decennale. Tuttavia, non basta che sia passato il tempo: la prescrizione deve essere fatta valere tempestivamente e nel modo giusto.
Il caso concreto: l’intimazione su debito prescritto
Il problema nasce quando, dopo anni dal mancato pagamento di una cartella, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica una “intimazione di pagamento”. Il contribuente, rassicurato dal tempo trascorso o ignaro della rilevanza di questo atto, potrebbe non impugnarlo, ritenendolo privo di efficacia su un debito ormai prescritto. Ma è qui che la Cassazione ha tracciato una linea netta: chi non impugna l’intimazione nei termini, non può più eccepire la prescrizione in un secondo momento.
È la sentenza n. 29596 del 10 ottobre 2022 (Sez. V Civile) ad affermarlo in modo chiaro:
> “L’intimazione di pagamento, se non impugnata, consolida la pretesa, precludendo la possibilità di eccepire la prescrizione del credito sottostante.”
In altre parole, la mancata opposizione equivale ad un silenzioso riconoscimento del debito, anche se questo era già prescritto. E questo vale anche se l’atto di intimazione non aggiunge nulla di nuovo rispetto alla cartella.
La logica giuridica: l’impugnabilità degli atti meramente sollecitatori
Per anni si è discusso se l’intimazione di pagamento fosse o meno impugnabile, trattandosi di un atto meramente sollecitatorio. Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha chiarito che quando l’atto reca una lesione attuale e concreta al contribuente, diventa autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
È il principio espresso già nella sentenza n. 23601/2019, dove la Corte afferma:
> “L’intimazione di pagamento […] può costituire l’occasione per contestare l’illegittimità della pretesa, anche per intervenuta prescrizione.”
La Cassazione ha così elevato l’intimazione a snodo processuale decisivo: non opporla nei termini equivale a lasciare che il debito, anche se formalmente estinto, venga “risuscitato” dalla forza passiva dell’inerzia procedurale.
Le ricadute: giustizia formale vs. giustizia sostanziale
Questa posizione della giurisprudenza pone una questione di equità sostanziale. È corretto che un debito estinto per legge possa “rivivere” solo perché il cittadino non ha saputo o potuto reagire in 60 giorni? Si tratta di una visione iper-formalistica del processo tributario, dove il diritto non si esercita solo per il suo contenuto ma soprattutto per la capacità – o la possibilità – di farlo valere nei termini e nei modi giusti.
Dal punto di vista sistemico, la scelta della Cassazione si basa sull’effetto preclusivo della mancata impugnazione: se non reagisci, l’atto diventa definitivo, e con esso anche l’eventuale vizio (la prescrizione) non potrà più essere fatto valere. Questo avviene non per sanatoria del vizio, ma per effetto dell’omessa impugnazione dell’atto che lo rinnova.
È un concetto sottile, ma dirompente: l’inerzia processuale può consolidare anche ciò che il diritto sostanziale ha annullato.
Il principio del “giudicato implicito”
Questa dinamica giuridica richiama il concetto di giudicato implicito, previsto dall’art. 324 c.p.c.: se un atto non viene impugnato, tutte le questioni che avrebbero potuto essere sollevate (inclusa la prescrizione) si considerano tacitamente definite.
Così, una cartella prescritta può rivivere per effetto dell’intimazione non impugnata, e il contribuente perde per sempre la possibilità di opporvisi.
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Cosa dovrebbe fare il contribuente?
È essenziale ricordare che:
1. L’intimazione di pagamento è impugnabile entro 60 giorni dalla notifica.
2. In tale sede, si può eccepire la prescrizione della cartella, anche se non si era fatto in precedenza.
3. Se si lascia decorrere il termine, non sarà più possibile difendersi nemmeno sul piano della prescrizione.
Quindi, di fronte a qualsiasi atto dell’Agente della Riscossione (intimazione, sollecito, fermo, ipoteca), è necessario:
verificare le date delle notifiche;
ricostruire il termine di prescrizione in base alla natura del credito;
valutare con un professionista se procedere con l’impugnazione.
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Conclusione: la forma è sostanza?
Quello tracciato dalla Cassazione è un orientamento giuridicamente coerente, ma che mostra il limite di un sistema in cui la forma finisce per schiacciare la sostanza. La prescrizione, che dovrebbe tutelare il cittadino da pretese tardive dello Stato, si trasforma in un’arma spuntata se non esercitata con perizia tecnica e nei tempi minimi.
In definitiva, il messaggio che arriva dal Supremo Collegio è inequivocabile:
> Il diritto dormiente non è un diritto, e chi dorme, anche se ha ragione, ha torto.
Ma in uno Stato che pretende fedeltà fiscale dai cittadini, non dovrebbe essere lo Stato il primo a rispettare i tempi e le regole che esso stesso impone?
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Fonti normative e giurisprudenziali citate
Art. 2946 e 2948 Codice Civile (prescrizione)
Art. 2953 Codice Civile (prescrizione decennale post-sentenza)
Art. 19 D.Lgs. 546/1992 (atti impugnabili)
Art. 324 c.p.c. (giudicato implicito)
Cass. SS.UU. n. 23397/2016
Cass. Civ. Sez. V n. 23601/2019
Cass. Civ. Sez. V n. 26283/2021

Cass. Civ. Sez. V n. 29596/2022
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