Nel panorama giuslavoristico, dove si intrecciano normatività formali e verità sostanziali, l’Ordinanza n. 15056 del 5 giugno 2025 della Corte di Cassazione emerge come un faro nelle nebbie della contribuzione. Un’opinione che oblitera qualunque velleità elusiva ben mascherata da indennità di trasferta e sgravi contributivi.
Il pretesto formale, la posta sostanziale
Una società toscana ha ottenuto in appello il riconoscimento che le indennità di trasferta non incidevano sulla base contributiva, pur subendo il recupero degli sgravi ex art. 8, comma 4‑bis, della Legge 223/1991. In pratica, l’INPS richiamava l’insussistenza dei requisiti soggettivi per gli sgravi, per assetti societari coincidenti con un’altra società. Ciò che la Corte di Cassazione ha ricordato è che non serve un controllo formale (come l’art. 2359 c.c.), ma è la sostanza che prevale tcnotiziario.it+4fiscoetasse.com+4palumbostudiolegale.it+4.
Il rispetto della sostanza, non solo della forma
Secondo la Cassazione, se due società condividono struttura decisionale, soci o prassi operative, non hanno diritto agli sgravi: conta l’effettiva unità decisionale, non la forma societaria. E l’onere di dimostrarlo spetta all’azienda stessa .
Le indennità di trasferta tra generosità e obbligo contributivo
La parte più rilevante dell’ordinanza riguarda proprio il regime contributivo delle indennità di trasferta:
- Intra-comunali: ogni somma erogata, al netto dei rimborsi trasporto documentati, è piena retribuzione imponibile palumbostudiolegale.it+6tcnotiziario.it+6tcnotiziario.it+6.
- Extra-comunali: esenti solo fino a Lire 90.000 (circa € 46,48) nazionali e 150.000 esteri, e tali soglie si abbassano se il dipendente riceve rimborsi per vitto/alloggio tcnotiziario.it+1tcnotiziario.it+1.
- Rimborsi analitici: se oltre Lire 30.000 (nazionali) o Lire 50.000 (esteri), la parte eccedente è imponibile palumbostudiolegale.it+6tcnotiziario.it+6tcnotiziario.it+6.
La Corte ha censurato la sentenza della Corte d’Appello che aveva omesso di verificare se le trasferte fossero realmente extra-comunali e se fosse rispettata la normativa sugli importi fiscoetasse.com+1tcnotiziario.it+1.
Onere della prova: la società al banco degli imputati
Dal dispositivo emerge un principio cruciale: senza prove concrete, tutte le indennità di trasferta rischiano di essere considerate retribuzione imponibile. È proprio al datore di lavoro che spetta il compito di dimostrare evento, importi e modalità delle trasferte. In caso contrario, l’INPS ha il diritto di recuperare i contributi tcnotiziario.it+1fiscoetasse.com+1.
Che fare, dunque?
- Documenta sempre trasferta, vitto, alloggio e trasporti con ricevute, report o note spese.
- Accerta che le trasferte siano extra-comunali, se vuoi applicare l’esenzione.
- Registra con precisione le soglie previste dal TUIR, distinguendo le cifre esenti da quelle imponibili.
- Contieni o evita forfettizzazioni generiche, che sono facilmente contestabili.
- Accertati della sostanziale autonomia tra società per evitare perdite di sgravi contributivi in caso di controlli.
Conclusione
L’Ordinanza 15056/2025 rammenta che, nella previdenza sociale e nella fiscalità del lavoro, la sostanza prevale sulla forma. Le indennità di trasferta non sono un salvacondotto automatico contro la contribuzione: se non si dimostra l’effettività della trasferta e il rispetto dei limiti, finiscono nel campo retributivo imponibile. Allo stesso modo, il diritto agli sgravi è strutturale, non formale, e dipende da dati sostanziali, non da visure e codici.

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