La riforma della disciplina dell’insolvenza in Italia, culminata con il D. Lgs. n. 14/2019, ha introdotto una prospettiva nuova: non più solo repressione del dissesto, ma gestione tempestiva della crisi. In questo impianto, l’articolo 19 si erge a perno centrale, offrendo all’imprenditore una via d’uscita negoziale e protetta dallo spettro del fallimento. Tuttavia, la sua efficacia si gioca tutta sul presente e sul futuro. E proprio qui si colloca il cuore della riflessione: può questo ricorso avere valenza retroattiva?

La risposta è netta: no. Ma le implicazioni, come vedremo, sono meno scontate di quanto sembri.


Il testo e la funzione dell’articolo 19

Con l’art. 19, il legislatore ha istituito formalmente la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, una procedura su base volontaria, riservata, non giudiziale, attivabile da qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo che rilevi situazioni di squilibrio, patrimoniale o finanziario, ancora reversibili. Un imprenditore può accedere a questo strumento tramite la piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere, allegando i documenti previsti e richiedendo la nomina di un esperto indipendente che lo assista nel dialogo con i creditori.

La logica è chiara: evitare che situazioni di difficoltà degenerino in insolvenza conclamata e irreversibile. L’articolo 19 quindi non si applica all’“impresa morta”, ma a quella ferita ma viva, che mostra segnali di squilibrio ancora rimediabili. È un istituto pro futuro, in piena sintonia con il principio europeo del “second chance”.


Irretroattività: principio generale e limite strutturale

Nel diritto italiano, il principio di irretroattività delle leggi è sancito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile:

“La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.”

Tale principio, pur potendo subire eccezioni in materia processuale o fiscale, non è derogato dal Codice della crisi. Né l’art. 19 né le relative norme attuative prevedono una sua applicazione a vicende pregresse.

Dunque:

  • Un’impresa già dichiarata fallita (ora in liquidazione giudiziale) non può accedere alla composizione negoziata.
  • Un piano attestato di risanamento già omologato non può essere rinegoziato tramite art. 19.
  • Una procedura di esecuzione già conclusa non può essere “bloccata” retroattivamente con la pubblicazione dell’istanza.

L’efficacia dell’istanza, e di ogni sua conseguenza (compresa l’attivazione delle misure protettive previste all’art. 20), decorre solo dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese.


Crisi pregressa sì, retroattività no

Ma se sul piano giuridico la retroattività è esclusa, sul piano economico e gestionale il discorso si fa più sottile.

L’impresa può anche trovarsi in difficoltà da molto prima del 15 novembre 2021 (data di attivazione della piattaforma e di operatività del meccanismo), e non per questo è preclusa dall’accedervi oggi, purché:

  • non sia già in stato di liquidazione giudiziale,
  • non abbia già definito accordi irreversibili,
  • non sia soggetta a sentenze passate in giudicato.

La norma è quindi “non retroattiva”, ma non esclude chi ha una crisi antica. L’unico discrimine è la persistenza della possibilità di risanamento.


Gli effetti nel tempo: quando decorrono le protezioni?

L’efficacia delle misure protettive richieste in sede di composizione negoziata non si proietta all’indietro. Anche in presenza di azioni esecutive in corso, solo la pubblicazione nel registro delle imprese può sospenderle, su autorizzazione del tribunale.

Esempio:

Se il 10 maggio un creditore notifica pignoramento e l’imprenditore deposita l’istanza il 15 maggio, quel pignoramento non decade. Potrà al limite essere sospeso su istanza motivata all’autorità giudiziaria solo da quel momento in poi.


Dati applicativi e risvolti pratici

Secondo i dati aggiornati di Unioncamere e del Ministero della Giustizia, dal novembre 2021 al maggio 2024:

  • sono stati avviati circa 3.000 procedimenti di composizione negoziata;
  • solo il 15% ha portato a un accordo transattivo o un piano attestato;
  • il restante 85% si è concluso senza esito o è sfociato in altre procedure concorsuali.

Molte imprese hanno fatto ricorso tardi, quando ormai la crisi era degenerata. Ciò rafforza la tesi secondo cui la tempestività è il vero valore aggiunto dell’art. 19, e non la sua eventuale retroattività.


Conclusione: un istituto di fiducia nel futuro, non un condono del passato

Il legislatore, con l’articolo 19, non ha voluto concedere indulgenza retroattiva, ma ha tentato un’operazione più ambiziosa: educare l’imprenditore alla consapevolezza. La crisi non è una colpa, ma ignorarla sì. Ecco perché l’articolo 19, nella sua sobria potenza, è un’occasione per chi sa leggere il tempo.

Non offre sanatorie né salvacondotti per colpe passate, ma una finestra sul futuro, un’opportunità da afferrare prima che sia il tribunale a scrivere l’epitaffio dell’impresa.

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