In un’Italia in cui il sistema fiscale è diventato non solo un meccanismo di prelievo, ma una complessa architettura di detrazioni, bonus e compensazioni, la questione dei crediti d’imposta assume un rilievo centrale. Quando però ci si trova di fronte a crediti inesistenti, non si parla più solo di una irregolarità fiscale: si entra in un terreno delicato dove il confine tra diritto tributario e reato penale si fa sottile, e talvolta letale per le sorti di un’impresa, ancor più se questa impresa opera nel mondo dello sport professionistico.

Negli ultimi anni, soprattutto dopo l’introduzione dell’art. 121 del D.L. 34/2020, il meccanismo della cessione del credito d’imposta ha conosciuto un’esplosione, fungendo da veicolo per monetizzare detrazioni fiscali, soprattutto nei settori legati all’edilizia e all’innovazione tecnologica. Tuttavia, come ogni meccanismo virtuoso, esso si presta ad abusi e a fenomeni opachi, specialmente quando viene adottato da soggetti in difficoltà economica, attratti dalla promessa di liquidità immediata attraverso crediti “chiavi in mano”.

È il caso emblematico — da cui partiamo per riflettere più in profondità — di una società sportiva professionistica, militante nei campionati nazionali, che in un momento di difficoltà economico-finanziaria ha fatto ricorso a crediti fiscali acquisiti da terzi. Questi crediti, sulla carta validi e utilizzabili in compensazione con l’Erario, si sono successivamente rivelati fittizi, ovvero inesistenti.

Ma cosa significa esattamente credito inesistente?

Lo spiega la normativa penale tributaria all’art. 10-quater, comma 2, del D.Lgs. 74/2000: si tratta di quei crediti che non solo non spettano, ma non esistono affatto, perché creati con mezzi fraudolenti, come simulazioni, false attestazioni, o addirittura tramite società veicolo appositamente costituite per alimentare operazioni di compensazione fraudolenta. E qui la legge è chiara: chiunque utilizzi tali crediti per compensare debiti fiscali o previdenziali è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, purché l’importo superi i 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

Nel caso in questione, la società sportiva ha utilizzato in compensazione crediti per un valore superiore a 1,4 milioni di euro, acquistati da una società terza. Apparentemente regolari, questi crediti sono stati portati in F24 e hanno permesso alla società di ridurre sensibilmente il proprio debito verso lo Stato. Ma l’Agenzia delle Entrate ha poi rilevato l’inesistenza di tali crediti: non erano mai stati generati legittimamente, non risultavano nel cassetto fiscale dell’originario beneficiario, né erano supportati da documentazione regolare.

A questo punto, si apre una doppia riflessione: giuridica e etico-sportiva.

La responsabilità del cessionario

Secondo la disciplina vigente, il cessionario di un credito d’imposta ha il dovere di verificare:

  • La legittimità dell’origine del credito;
  • La sua presenza e tracciabilità nel cassetto fiscale del cedente;
  • L’esistenza di asseverazioni tecniche e visti di conformità dove richiesti (es. Superbonus, R&S, Formazione 4.0);
  • L’assenza di profili di rischio, di sospensioni da parte dell’Agenzia delle Entrate o di segnalazioni di frode.

Non basta quindi dichiarare la propria buona fede. La legge fiscale impone un onere di diligenza attiva. È un principio ormai consolidato: chi acquista un credito deve comportarsi come un imprenditore prudente, non come un investitore cieco. E se non lo fa, ne risponde.

In questo senso, il comportamento della società in questione è stato valutato come omissivo: non risulta che siano state effettuate verifiche sostanziali, né presso il cassetto fiscale, né sulla legittimità del credito ceduto. Anzi, l’operazione si è basata su un rapporto fiduciario con una società interposta, la quale, come spesso accade nei casi di frode, non aveva alcuna consistenza economica o documentale.

Le conseguenze sportive e reputazionali

Dal punto di vista sportivo, la giustizia federale ha agito in modo autonomo rispetto alla giurisdizione penale e tributaria. La violazione delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) è stata considerata grave: l’aver usufruito di crediti fittizi ha permesso alla società di iscriversi regolarmente al campionato, eludendo la regola dell’equilibrio economico-finanziario, che è condizione essenziale per la partecipazione alla competizione.

La sanzione è stata drastica: 8 punti di penalizzazione, 4 da scontare nell’anno in corso e 4 in quello successivo, con effetto immediato sulla classifica e conseguente retrocessione. A ciò si è aggiunta l’inibizione per sei mesi ai vertici della società, ritenuti corresponsabili.

È importante qui sottolineare che la giustizia sportiva non richiede la prova del dolo penale: basta l’effetto distorsivo della condotta. Anche la mera negligenza può comportare sanzioni dure, a tutela dell’integrità del sistema sportivo.

Lo spettro del penale

Sul piano penale, la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo. Se verrà accertato che gli amministratori erano consapevoli dell’inesistenza del credito, si potrebbe configurare il reato di indebita compensazione con credito inesistente, ai sensi dell’art. 10-quater, comma 2. E, nei casi più gravi, potrebbero essere contestati anche:

  • Truffa aggravata ai danni dello Stato;
  • Emissione di fatture per operazioni inesistenti;
  • Concorso in frode fiscale.

Tuttavia, occorre anche prudenza: in assenza di elementi soggettivi, come il dolo o la consapevolezza, la responsabilità penale può anche non configurarsi. Resta però intatta la responsabilità tributaria, che comporta il recupero dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni amministrative fino al 200% dell’imposta indebitamente compensata.

Conclusione

Questo caso emblematico dimostra quanto sia fragile il confine tra la gestione finanziaria di un’impresa e il precipizio del diritto penale. In un’epoca in cui lo Stato affida al contribuente — persona fisica o giuridica — l’onere di autocertificare, autocompensare e autogestire la propria fiscalità, l’assenza di vigilanza diventa essa stessa una colpa.

Il credito d’imposta non è un assegno in bianco. È un diritto condizionato, da maneggiare con competenza e rigore. E chi, in nome della necessità o dell’opportunismo, ne abusa o ne trascura la legittimità, non solo espone se stesso e la propria organizzazione a gravi conseguenze, ma mina la credibilità dell’intero sistema fiscale e sportivo. E da lì, il passo verso il baratro può essere breve.

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