Negli ultimi decenni, il nostro Paese è stato costantemente attraversato da calamità naturali – terremoti, alluvioni, frane – che non solo hanno piegato territori e comunità, ma hanno evidenziato una cronica debolezza del sistema economico-produttivo nel far fronte agli effetti dirompenti dell’imprevedibile. In tale contesto, la Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) interviene introducendo una norma destinata a mutare strutturalmente il rapporto tra imprese, rischio ambientale e copertura assicurativa: l’obbligo per tutte le aziende italiane di stipulare, entro precise scadenze, una polizza contro i rischi catastrofali.
L’articolo 1, commi 101-111 della Legge 213/2023: una svolta normativa
La norma è chiara. A partire dal 2025 – secondo un calendario scaglionato per dimensione d’impresa – tutte le attività economiche con sede in Italia, nonché le imprese estere con stabile organizzazione sul territorio nazionale, dovranno assicurarsi contro i danni causati da calamità naturali quali terremoti, alluvioni, frane, esondazioni e inondazioni. La ratio è dichiarata: trasferire il rischio da calamità naturali dal bilancio dello Stato a un sistema di copertura assicurativa privata, stimolando la responsabilizzazione delle imprese e l’efficienza economica nella gestione del rischio.
La norma esclude unicamente le imprese agricole – già oggetto di disciplina settoriale – e prevede sanzioni indirette ma severe per gli inadempienti: l’esclusione dall’accesso a fondi pubblici, agevolazioni e ristori in caso di eventi catastrofici.
Fonti normative:
Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – commi 101-111
MEF, Relazione illustrativa Legge di Bilancio 2024
UnipolSai, dossier “Assicurazione obbligatoria eventi catastrofali” (2024)
Un obbligo differenziato nel tempo
La norma entra in vigore secondo un principio di gradualità, per non gravare simultaneamente sull’intero sistema produttivo. Così, le grandi imprese avranno tempo fino al 31 marzo 2025 per adempiere, le medie fino al 1° ottobre 2025, e le micro e piccole imprese entro il 1° gennaio 2026. In questo modo, lo Stato bilancia esigenza precauzionale e sostenibilità economica, riconoscendo implicitamente che il costo di tale obbligo può incidere proporzionalmente di più sulle strutture meno capitalizzate.
Costo e variabili dei premi: il nodo della sostenibilità economica
Il nodo centrale resta, però, quello del costo. Secondo stime fornite da Fiscoetasse.com e Confartigianato Pavia (2024), i premi assicurativi oscilleranno tra il 2‰ e il 4‰ del valore assicurato. Dunque, per un capannone industriale assicurato per 5 milioni di euro, si prospetta un costo annuo compreso tra 10.000 e 20.000 euro. Ma le tariffe non sono fisse: variano a seconda della zona di rischio, delle caratteristiche strutturali dell’immobile, della vulnerabilità sismica e idrogeologica, nonché delle misure di prevenzione adottate.
Si tratta dunque di una modulazione fondata sul principio assicurativo del “premio tecnico” – cioè la commisurazione del costo assicurativo al rischio attuariale reale – il che spinge, in termini di incentivo economico, le imprese a investire in prevenzione strutturale per ottenere premi più bassi. Un principio di efficienza ineccepibile dal punto di vista giuridico ed economico, ma che – soprattutto per imprese già indebitate o sottocapitalizzate – rischia di trasformarsi in una barriera all’operatività.
Massimali, scoperti, franchigie: una copertura parziale
L’obbligo prevede requisiti minimi ben precisi. La polizza deve coprire i danni diretti ai beni materiali destinati all’attività d’impresa. Deve inoltre rispettare limiti di franchigia o scoperto non superiori al 15% del danno, e fissare massimali graduati:
copertura integrale fino a 1 milione di euro;
copertura al 70% tra 1 e 30 milioni di euro;
copertura negoziabile oltre i 30 milioni.
Questo approccio rispetta l’equilibrio tra obbligatorietà e sostenibilità per le assicurazioni stesse, ma implica che anche in presenza di polizza, un’impresa possa trovarsi a subire perdite importanti non coperte, soprattutto in scenari a danno diffuso.
Effetti sistemici e riflessioni sul trasferimento del rischio
Questa norma – che apparentemente si presenta come un mero obbligo tecnico – ha in realtà un impatto sistemico molto profondo. Essa rappresenta un passaggio dal “welfare della calamità” (basato su ristori post-evento) a un sistema mutualistico ex ante, che integra i meccanismi assicurativi nel tessuto delle politiche di resilienza nazionale.
Ma c’è una questione che resta inevasa: il differenziale di accesso al credito e alla liquidità. Le imprese più piccole e meno strutturate, localizzate spesso proprio nelle aree interne ad alto rischio sismico o idrogeologico (Appennino, aree collinari), rischiano di vedere aumentare i propri costi fissi in modo non proporzionato ai ricavi. Per loro, il premio assicurativo non è un mero costo operativo, ma un onere che può determinare la marginalità o la sopravvivenza stessa dell’impresa.
Una valutazione complessiva
Il decreto rappresenta un passo necessario e strutturale in un Paese che – secondo i dati ISPRA 2023 – ha oltre il 91% dei comuni a rischio idrogeologico e oltre il 55% della popolazione residente in zone a rischio sismico. Tuttavia, resta aperta la questione dell’equità nella sua applicazione e della predisposizione di meccanismi di sostegno o mutualità, almeno per le fasce produttive più vulnerabili.
In tal senso, si auspica che le Camere di Commercio, i consorzi industriali e le stesse compagnie assicurative avviino strumenti di copertura collettiva o mutualistica, come previsto dall’art. 3 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005), per evitare che l’obbligo si trasformi in una selezione economica naturale del sistema imprenditoriale.
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Fonti:
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 commi 101-111
MEF – Documento di accompagnamento alla Manovra 2024
UnipolSai Assicurazioni, Dossier Eventi Catastrofali 2024
Fiscoetasse.com, “Assicurazione obbligatoria imprese – guida tecnica”, marzo 2024
Confartigianato Pavia, Comunicazione su obbligo assicurativo 2024
ISPRA (2023), “Rapporto sul rischio idrogeologico in Italia”

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