In un tempo in cui lo Stato appare sempre più come un pervasivo soggetto regolatore e sempre meno come un garante delle libertà fondamentali, anche il semplice cittadino, non necessariamente un “grande evasore”, si trova a fare i conti con strumenti d’indagine che si spingono fin dentro l’intimità della sua vita digitale. Il sequestro dei dispositivi mobili – in particolare gli smartphone – da parte della Guardia di Finanza o della polizia giudiziaria, su delega dell’autorità giudiziaria, non è più una misura eccezionale: è divenuto un mezzo ordinario d’indagine anche per i reati tributari.
Ma la domanda che deve porsi ogni giurista attento non è se sia utile o meno al fine della repressione dei reati, bensì se tale strumento sia compatibile con il nostro ordinamento costituzionale e con i principi dello Stato di diritto.
Il quadro normativo e le basi giuridiche del sequestro
Il sequestro probatorio è disciplinato dall’articolo 253 del codice di procedura penale, il quale prevede che possano essere sequestrati “corpi di reato e cose pertinenti al reato” necessarie per l’accertamento dei fatti. Ma già l’articolo 14 della Costituzione garantisce l’inviolabilità del domicilio, e la giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU (Corte europea dei diritti dell’uomo) ha esteso questo concetto anche alla sfera privata digitale, considerando il contenuto di un telefono cellulare come equivalente a un domicilio personale.
La stessa Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 8, tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, della corrispondenza e della comunicazione. Pertanto, il sequestro e l’analisi dei dati personali contenuti in uno smartphone devono avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità e sotto rigido controllo giurisdizionale.
Le pronunce della Cassazione: un orientamento ormai consolidato
La Corte di Cassazione, negli ultimi anni, ha affrontato ripetutamente la questione. Emblematica è la sentenza n. 1822/2021 della Terza Sezione Penale, secondo la quale il sequestro di dispositivi elettronici è legittimo “quando vi sia fondato motivo di ritenere che i dati in essi contenuti siano utili all’accertamento del reato, anche in materia tributaria”.
In un’altra pronuncia, la n. 10371/2021, la Suprema Corte ha precisato che il decreto di sequestro deve indicare in modo specifico e motivato quali siano i collegamenti tra i contenuti del dispositivo e i fatti oggetto d’indagine, altrimenti rischia di scadere in una violazione dell’art. 15 Cost., che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza.
Non è irrilevante, poi, il contributo della giurisprudenza europea. Nella sentenza “Bărbulescu c. Romania” (Corte EDU, 5 settembre 2017) è stato ribadito che anche il contenuto delle comunicazioni digitali rientra nel diritto al rispetto della vita privata e non può essere indiscriminatamente esaminato senza una base legale chiara e senza giustificazione concreta.
Evasione fiscale e indagine: una nuova frontiera investigativa?
Il punto critico non è la mera acquisizione dei dispositivi, ma il trattamento dei dati ivi contenuti. In reati tributari come dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 74/2000) o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del medesimo decreto), l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro di cellulari e accedere ai dati contenuti – chat WhatsApp, email, documenti allegati – se ciò è strumentale a dimostrare l’accordo fraudolento tra soggetti economici.
La Cassazione, con la sentenza n. 18283/2023, ha però tracciato un confine: non è ammissibile una “fishing expedition”, ovvero una ricerca a tappeto tra i dati nella speranza di trovare qualcosa. È necessario un collegamento diretto e concreto tra l’oggetto del sequestro e il reato ipotizzato.
Un’arma a doppio taglio
La tecnologia ha reso il cittadino trasparente, ma ha anche reso lo Stato più opaco. Quando si sacrifica la riservatezza in nome dell’efficienza fiscale, si rischia di minare le basi stesse del patto costituzionale tra individuo e istituzione. Lo stesso Giacinto Auriti ci ricordava che “lo Stato è un mezzo, non un fine”, e che il diritto non può diventare uno strumento di dominio. Se l’indagine fiscale diventa un pretesto per accedere senza limiti alla vita privata di ogni contribuente, allora siamo al tramonto della civiltà giuridica.
Conclusioni
Il sequestro dei cellulari per finalità fiscali è oggi un istituto giuridicamente legittimo, ma politicamente pericoloso se non regolato da una chiara cultura del limite. Serve una riforma che stabilisca criteri oggettivi, garanzie difensive effettive e controllo giurisdizionale penetrante. Altrimenti, tra algoritmo e accertamento, tra codice fiscale e codice penale, sarà sempre più difficile distinguere il cittadino dal suddito.

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