Il Regolamento (UE) 2024/1624, approvato il 31 maggio 2024 ed entrato in vigore il 9 luglio, rappresenta un passaggio epocale nella disciplina dei pagamenti in contanti nell’Unione Europea.
Sotto la spinta della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, l’Unione ha introdotto un limite massimo di 10.000 euro per ogni operazione in contanti che coinvolga commercianti o prestatori di servizi.
Il testo normativo si rivolge espressamente alle persone fisiche e giuridiche che operano nell’economia reale, escludendo espressamente le transazioni tra privati che non agiscono nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale.
La norma, tuttavia, non si impone come un tetto assoluto e insormontabile: essa ammette che i singoli Stati membri possano fissare limiti inferiori, purché nel rispetto di una procedura di notifica alla Commissione Europea e previa consultazione della Banca Centrale Europea.
Non si tratta, dunque, di un’imposizione che omologa indiscriminatamente le legislazioni interne. Al contrario, il regolamento europeo si configura come un livello massimo — una soglia oltre la quale nessun ordinamento nazionale potrà più spingersi senza essere in regola con i principi comunitari.
Oggi, infatti, il quadro europeo presenta un mosaico eterogeneo:
In Francia, Spagna e Svezia, il limite è fissato a 1.000 euro.
In Italia è attualmente di 5.000 euro, destinato ad essere ridiscusso alla luce della nuova cornice europea.
In paesi come Germania, Austria, Paesi Bassi e Irlanda, non esistono limiti legali all’uso del contante.

Nonostante questa pluralità di approcci, tutti gli Stati dovranno adeguarsi al principio per cui nessuna transazione commerciale potrà essere regolata in contanti oltre i 10.000 euro, entro la data limite del 10 luglio 2027.
Una norma che tradisce il principio della libera circolazione dei capitali?
Sul piano teorico-giuridico, il nuovo regolamento apre una crepa profonda nei fondamenti stessi dell’architettura europea.
La libera circolazione dei capitali, garantita dagli articoli 63 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), rappresenta uno dei capisaldi dell’ordine comunitario.
Questo principio sancisce non solo la libertà di trasferire fondi tra Stati membri, ma anche il diritto di disporre dei propri mezzi finanziari senza restrizioni arbitrarie, comprese quelle sulla forma — fisica o elettronica — del capitale stesso.
Limitare l’uso del contante significa condizionare l’esercizio concreto della proprietà monetaria, subordinandolo a presupposti di tracciabilità e di controllo che, sebbene giustificabili da esigenze di ordine pubblico, finiscono con il contraddire la ratio liberale del sistema europeo.
In altri termini: se il capitale può circolare liberamente, ma il suo strumento primario — la moneta contante — viene limitato, si introduce surrettiziamente una gerarchia tra forme di denaro.
Con la moneta elettronica favorita per la sua tracciabilità e il contante penalizzato per la sua natura anonima, si realizza un cambiamento culturale e giuridico che va ben oltre l’apparente finalità di contrasto ai reati economici.
Considerazioni finali
Il regolamento europeo sul contante, lungi dall’essere una mera misura tecnica, incide sulle radici profonde della libertà economica.
Il paradosso è evidente: in nome della sicurezza si introduce un limite che erode, seppur indirettamente, la sovranità patrimoniale degli individui.
Il contante, simbolo materiale della proprietà privata e dell’autonomia individuale, viene progressivamente relegato ai margini del sistema, lasciando spazio a una monetizzazione tracciata e potenzialmente controllabile.
Il rischio è quello di assistere, nell’indifferenza generale, a un graduale esproprio della libertà di disporre dei propri mezzi, sacrificata sull’altare di una sicurezza che — come spesso accade — rischia di trasformarsi in nuova forma di sorveglianza economica. oltre a continuare coltivare il cosiddetto principio depressionale, ossia quello di creare appositamente differenze tra gli stati membri, come le aliquote IVA e le aliquote fiscali in modo da creare facilitazioni negli stati membri più “convenienti”.

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